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Separazione e TFR


Argomento: Separazione dei coniugi

Aggiornato al 09/02/2012

CHE COS'È
Il coniuge legalmente separato non ha alcun diritto sull'indennità di fine rapporto (TFR) corrisposta all'altro coniuge. Invece il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto a una percentuale di tale indennità all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, anche se essa viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. 
La percentuale è pari al quaranta per cento (40%) dell'indennità totale da rapportare agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. 

Avv. Vanda Cappelletti 
Ordine degli Avvocati di Como 
Studio Legale Cappelletti
COME SI FA
La proposizione della domanda relativa alla quota di TFR può essere proposta, per economia processuale, direttamente nel procedimento di divorzio, unitamente alla richiesta di assegno che ne costituisce il presupposto necessario, anche se il diritto all'indennità dovesse sorgere successivamente. 
Può però essere proposta anche con un giudizio separato, quando l'indennità sia maturata dopo la sentenza di divorzio.
CHI
Per ottenere la predetta quota è necessario che il coniuge sia titolare di un assegno di divorzio e che non abbia contratto nuove nozze.
FAQ

Cosa succede se l'ex coniuge, avente diritto al pagamento dell'indennità di fine rapporto, muore prima che il rapporto di lavoro cessi?

Avendo il TFR natura patrimoniale, esso rientra nell'asse ereditario e, pertanto, gli eredi sono tenuti all'adempimento nei confronti dell'ex coniuge se questi si trova nelle condizioni per richiederlo.

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COMMENTI

mario (Cesena)
10/02/2013 20:12:18
se il coniuge separato e non ancora divorziato richiede un anticipo sul suo TFR x motivi personali,la ex moglie ha dei diritti su quella cifra??? grazie e buon lavoro

Studio Legale Avvocato Vanda Cappelletti
13/02/2013 12:13:08
No, il coniuge separato non ha alcun diritto sul trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge.
Solo il coniuge divorziato, titolare di un assegno di mantenimento, ha diritto di ottenere una quota parte del TFR ottenuto dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se questa interviene dopo la sentenza di divorzio.
Avv. Vanda Cappelletti
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