Separazione principio di proporzionalità nel mantenimento dei figli: definizione
A seguito della separazione (come anche del divorzio) non vengono meno gli obblighi dei coniugi nei confronti dei figli, primo fra tutti quello di mantenerli.
Obbligo che è soddisfatto proporzionatamente ai redditi del genitore e tenendo conto dell’apporto personale che il coniuge offre nell’accudire ed educare personalmente il figlio. Per questa ragione i coniugi devono produrre al Giudice le loro dichiarazioni dei redditi e il Giudice può disporre d’ufficio indagini di polizia tributaria per ricostruire il reddito e il patrimonio del coniuge obbligato.
Oltre al criterio di proporzionalità, il contributo deve tenere conto delle esigenze attuali del figlio (ad esempio lattante o adolescente oppure maggiorenne) e del tenore di vita che il figlio aveva durante il matrimonio (articolo 155, comma 4 codice civile).
Accanto alla proporzionalità, dunque, ha un peso decisivo la conservazione del tenore di vita assicurato in costanza di matrimonio.
Se i coniugi sono affidatari in condivisione e questo implica lunghi periodi di convivenza del figlio con l’uno e con l’altro, il contributo dovrà tener conto anche del periodo in cui il coniuge contribuisce direttamente, attraverso la convivenza.
Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci
10/04/2012 17:26:27
Quando i figli vivono con i padri ecco cosa succede:
1) affido condiviso
2) tempi e modi della frequentazione del genitore non coabitante
3) il genitore non coabitante sollevato da ogni onere contributivo verso i figli
4) i due figli, di conseguenza, integralmente a carico del genitore coabitante
5) il genitore coabitante tenuto al mantenimento del genitore non coabitante.
6) spese mediche e scolastiche del primogenito integralmente a carico del genitore coabitante
7) spese mediche e scolastiche del secondogenito al 50%, solo se necessarie, concordate e documentate.(ovvero nessuna).
Eppure la Suprema Corte di Cassazione, e tutta la giurisprudenza, più volte hanno affermato il principio che il genitore non convivente è sempre e comunque tenuto al mantenimento dei figli. In questo caso però il genitore convivente é il padre e la regola non vale. Ciò porta la sentenza ad essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione Italiana. Ho fatto una pagina internet in cui spiego meglio la questione.
Cosa ne pensate?
Grazie
Luca
pagina di protesta: http://www.lucacervino.it