Argomento: Separazione dei coniugi
Aggiornato al 07/02/2012
A seguito della separazione (come anche del divorzio) non vengono meno gli obblighi dei coniugi nei confronti dei figli, primo fra tutti quello di mantenerli.
Obbligo che è soddisfatto proporzionatamente ai redditi del genitore e tenendo conto dell’apporto personale che il coniuge offre nell’accudire ed educare personalmente il figlio. Per questa ragione i coniugi devono produrre al Giudice le loro dichiarazioni dei redditi e il Giudice può disporre d’ufficio indagini di polizia tributaria per ricostruire il reddito e il patrimonio del coniuge obbligato.
Oltre al criterio di proporzionalità, il contributo deve tenere conto delle esigenze attuali del figlio (ad esempio lattante o adolescente oppure maggiorenne) e del tenore di vita che il figlio aveva durante il matrimonio (articolo 155, comma 4 codice civile).
Accanto alla proporzionalità, dunque, ha un peso decisivo la conservazione del tenore di vita assicurato in costanza di matrimonio.
Se i coniugi sono affidatari in condivisione e questo implica lunghi periodi di convivenza del figlio con l’uno e con l’altro, il contributo dovrà tener conto anche del periodo in cui il coniuge contribuisce direttamente, attraverso la convivenza.
Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci
Il genitore è obbligato al mantenimento dei figli maggiorenni?
L’obbligo di mantenimento persiste anche se il figlio diventa maggiorenne, quando non è autosufficiente, purché tale condizione non sia indotta da negligenza nel condurre gli studi o nel reperire un lavoro; in tali casi titolare del diritto può essere il figlio che può agire contro il genitore o essere chiamato nella controversia tra i genitori.
Quali conseguenze comporta la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli?
La violazione dell’obbligo proporzionale di mantenimento, oltre a conseguenze civili, provoca anche conseguenze penali e il coniuge inadempiente o moroso è passibile di una sanzione penale (attraverso questa conseguenza afflittiva, l’ordinamento coarta il coniuge obbligato costringendolo ad adempiere con puntualità e regolarità).
Sul piano civilistico sono date tutele ulteriori: il sequestro del patrimonio del coniuge inadempiente o l'iscrizione di un’ipoteca su di esso a tutela del credito; l’ordine al pagamento diretto di terzi che erogano periodicamente o in unica soluzione somme al coniuge obbligato, in questo modo ad esempio il coniuge che ne ha diritto può ricevere direttamente il contributo dal datore di lavoro o dall’inquilino del coniuge obbligato.







