La sentenza di divorzio produce effetti personali?
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali: 1)il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze; 2) la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.
La sentenza di divorzio produce effetti patrimoniali?
La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali: 1) l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli. È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso; 2)la perdita dei diritti successori; 3) il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell'assegno divorzile; 4) il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.
Esiste una procedura di divorzio breve?
Il divorzio breve è una procedura di attuazione del divorzio più veloce. Abbreviazione dei tempi, semplificazione delle procedure e riduzione delle spese per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale come già avviene in vari paesi. Ad es. in Spagna la procedura dura da sei mesi a un anno e mezzo; in Perù tre mesi nei municipi o presso i notariati.
Che differenza vi è tra lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ?
Premesso che nell'ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario, si parla: di scioglimento del vincolo matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all'ufficiale dello stato civile; di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario (ovvero al matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, quindi, con effetti sia civili sia religiosi).