Divorzio revisione delle condizioni: definizione
La revisione delle condizioni del divorzio può essere richiesta da uno dei due (ex) coniugi. In particolare, sono le disposizioni della sentenza di divorzio che riguardano le condizioni economiche e l'affidamento dei figli a poter essere revocate o modificate dal tribunale: al procedimento prende parte anche il pm nel caso in cui subentrino delle modifiche anche per i provvedimenti che riguardano i figli. A proposito delle condizioni economiche, invece, la revisione presuppone una variazione delle modalità di versamento o della quantificazione dell'assegno di mantenimento o di divorzio. Il provvedimento giudiziale, ad ogni modo, non costituisce l'unica soluzione a disposizione, in quanto si può arrivare anche a una modifica concordata attraverso un accordo a cui si può arrivare con l'assistenza di un avvocato.
In cosa consiste la revisione delle condizioni del divorzio?
La revisione delle condizioni del divorzio non è altro che una modifica che viene stabilita attraverso un provvedimento emesso direttamente dal tribunale competente in seguito alla richiesta di uno dei coniugi: può essere concessa se sono cambiate in modo riscontrabile le condizioni previste dalla sentenza con la quale il vincolo matrimoniale è stato sciolto. Il DL 132/2014 ha reso possibile procedere alla modifica delle condizioni di divorzio non solo in tribunale, ma anche con una procedura di negoziazione assistita da un avvocato: gli avvocati sono tenuti a trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è stato trascritto o iscritto il matrimonio la copia dell'accordo autenticata. In assenza di figli portatori di handicap gravi, incapaci o minori di diciotto anni, è necessario il nulla osta da parte del pubblico ministero, ma senza limiti o scadenze temporali; viceversa, in presenza di figli portatori di handicap gravi, incapaci o minori di diciotto anni, è indispensabile trasmettere l'accordo al pubblico ministero entro dieci giorni, in modo tale che il pm possa fornire l'autorizzazione necessaria o, se lo ritiene opportuno, trasmettere entro i cinque giorni successivi alla data di ricezione l'accordo al presidente del tribunale che provvederà a ordinare la comparizione dei coniugi divorziati.
Un avvocato (o, meglio, un avvocato per parte) perché si possa effettuare la negoziazione assistita.