Divorzio effetti: definizione
La sentenza di divorzio produce effetti diversi che possono variare a seconda delle specifiche circostanze. Nel caso di un matrimonio civile, per esempio, il vincolo matrimoniale viene sciolto, mentre nel caso di un matrimonio religioso vengono meno gli effetti civili, anche se rimane l'indissolubile vincolo che riguarda il sacramento religioso. Sul piano pratico, la moglie che aveva aggiunto il cognome del marito al proprio in seguito al matrimonio lo perde, a meno che non faccia specifica richiesta per mantenerlo (non è detto, però, che la richiesta venga accolta: il giudice, infatti, per accettarla deve riconoscere l'esistenza di un interesse, per la moglie o per i figli, che necessiti di tutela).
Cosa comporta la sentenza di divorzio?
In seguito al divorzio viene stabilita la destinazione di tutti i beni di proprietà, a cominciare dalla casa coniugale. Inoltre, il giudice può decidere che uno dei due coniugi corrisponda all'altro il cosiddetto assegno divorzile, vale a dire un assegno periodico che deve essere versato fino a quando il coniuge meno abbiente dal punto di vista economico non si sposa di nuovo. L'importo dell'assegno viene stabilito in funzione dei redditi e delle condizioni di tutti e due i coniugi, ma anche tenendo conto della durata del matrimonio. Per quel che riguarda i figli, quelli minorenni vengono affidati a tutti e due i coniugi, in maniera congiunta (si parla, in questo caso, di affidamento condiviso), o a uno solo, mentre all'altro spetta l'obbligo di garantire un assegno di mantenimento della prole. In caso di morte, se la sentenza di divorzio ha stabilito il diritto all'assegno di mantenimento, il coniuge che ne era destinatario ha diritto alla pensione di reversibilità, o comunque a una quota della stessa, sempre che intanto non si sia sposato di nuovo. Va detto, comunque, che con il divorzio entrambi i coniugi vengono privati dei diritti successori.
Gli avvocati e il pubblico ministero.