Obblighi dei genitori divorziati: definizione
La cessazione del vincolo matrimoniale, con la conseguente estinzione dei diritti ed obblighi inerenti la qualità di coniuge, non influisce in alcun modo sui doveri gravanti verso i figli.
Pertanto l'articolo 6, comma 1 legge 1 dicembre 1970, n. 898 precisa espressamente che l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole previsto dall'articolo 147 e 148 codice civile permane anche successivamente alla sentenza di divorzio.
Parimenti l'articolo 4 legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'affidamento condiviso stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti codice civile in materia di provvedimenti in favore dei figli in caso di separazione sono applicabili anche in caso di divorzio.
Avv. Luisella Saldarini
Ordine degli Avvocati di Como
Associazione Comasca Avvocati
Sui genitori divorziati permane l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, come prevsito dall'articolo 147 codice civile.
Pertanto i richiamati doveri impongono anche ai genitori divorziati di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili unicamente al solo obbligo alimentare.
Corre l'obbligo di sottolineare che detti obblighi e, in particolare, quello di mantenimento, non cessano con il raggiungimento della maggiore età del figlio.
Infatti, detti doveri persistono fintanto che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero fintanto che non sia dimostrato che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia del figlio o di rifiuto ingiustificato.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole grava su ciascun genitore e pertanto dette obbligazioni devono essere adempiute da entrambi proporzionalmente alle relative sostanze ed in base alle loro capacità di lavoro professionale o casalingo, così come previsto dall'articolo 148 codice civile.
Qualora uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, ha la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente al fine di ottenere in favore dei figli un contributo proporzionale alle di lui capacità.