Assegno divorzile: definizione
L’assegno divorzile ha natura eminentemente assistenziale e solidaristica postconiugale .
L’articolo 5, legge 898/70 prevede che il Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio riconosca al coniuge richiedente l’assegno di divorzio quando lo stesso non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni obbiettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti questi elementi in rapporto alla durata del matrimonio.
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Una prima fase nella quale il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto a percepire l’assegno, e cioè se il coniuge richiedente non ha i mezzi adeguati, o è nell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio. La somma in astratto così valutata costituisce il tetto massimo della misura dell’assegno. Vi è poi la seconda fase in cui, accertata l’esistenza dei presupposti per l’erogazione dell’assegno, il Giudice provvede alla sua determinazione, in concreto, in base agli altri elementi indicati nell’articolo 5 che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e che possono in ipotesi estreme portare anche ad azzerarla.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze.
La sentenza che riconosce l’assegno di divorzio deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ma il Tribunale deve verificare che sia equa. In tal caso non potrà più essere, nel futuro, proposta alcuna domanda di contenuto economico.
Avv. Barbara Fracanzani
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Vittorini Giuliano Francanzani
La decisione sull’assegno di divorzio non costituisce un contenuto necessario della sentenza di divorzio, è quindi indispensabile che nell’instaurare il giudizio per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il titolare del diritto svolga una specifica domanda non potendo il Giudice, in difetto, provvedere d’ufficio. L’assegno di divorzio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti. Il Giudice ha però il potere, in relazione alle circostanze del caso, di far decorrere lo stesso assegno dalla data della domanda. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può su istanza di parte disporre la revisione dell’assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio può essere richiesto dal coniuge che non ha i mezzi adeguati, o è nell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio.
28/03/2012 09:52:26
avendo ricevuto parte della liquidazione poiche arrivato al opensionemento mi aspetta l'assegno divorzile ?