Domanda congiunta di divorzio: definizione
L'articolo 4, comma 16, legge 1 dicembre 1970, n. 898, prevede la possibilità per i coniugi di proporre
domanda congiunta di divorzio, qualora vi sia accordo sia sulla richiesta di
divorzio sia sulle condizioni riguardanti i figli, nonché la definizione degli aspetti patrimoniali e non.
Il procedimento in oggetto si distingue da quello ordinario unicamente per la diversa forma semplificata, mentre rimangono i medesimi i requisiti richiesti nonchè l'oggetto del giudizio.
Avv. Luisella Saldarini
Ordine degli Avvocati di Como
Associazione Comasca Avvocati
La domanda si propone con ricorso, da presentarsi al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Detto ricorso deve contenere la specifica indicazione delle condizioni concordate dai coniugi, riguardanti tanto gli eventuali figli, quanto i rapporti economici e le questioni non patrimoniali.
Il procedimento si svolge secondo il rito camerale, con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, l.898/1970.
Diversamente dal rito ordinario non è prevista la fase avanti il Presidente del Tribunale.
I giudici devono sentire i coniugi e tentare la
conciliazione; se questa non avviene e viene constatata l'impossibilità di ripristinare la comunione materiale e spirituale, ne viene dato atto a verbale e il Tribunale procede con la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 898/1970, nonché alla valutazione delle condizioni concordate dalle parti, con particolare riferimento all'interesse dei figli.
Qualora le condizioni indicate nel ricorso siano contrarie all'interesse dei figli, viene disposto d'ufficio il mutamento del rito, dando avvio al procedimento contenzioso, con la fissazione dell'udienza presidenziale.
Parimenti, si procede a mutamento del rito ogniqualvolta una delle parti revochi il proprio consenso ad una o più condizioni esposte nel ricorso introduttivo.