CERCA UN PROFESSIONISTA
CERCA NELL'ENCICLOPEDIA
 

Divorzio congiunto


Argomento: Divorzio

Aggiornato al 31/03/2011

CHE COS'È

Il divorzio congiunto è l'istituto attraverso il quale i coniugi, congiuntamente (al pari della separazione consensuale), richiedono al tribunale lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed è regolamentato dalla legge 1° dicembre 1970, n.898, entrata in vigore il 18 dicembre 1970.
Nel caso in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio concordatario, ovvero con rito religioso, regolarmente trascritto presso gli uffici dello stato civile, si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio (il matrimonio religioso, pertanto, rimane in vita, non essendo suscettibile di "scioglimento" da parte di autorità meramente civili).
I presupposti del divorzio sono tassativamente previsti dalla succitata legge, e più precisamente dall'articolo 3.
Il presupposto maggiormente ricorrente è comunque la separazione dei coniugi, dichiarata con sentenza passata in giudicato (nel caso di separazione giudiziale), ovvero di omologa (nel caso di separazione consensuale). E' invece irrilevante la semplice separazione di fatto (fatta salva, in via transitoria, la rilevanza della separazione di fatto iniziata almeno un biennio prima dall'entrata in vigore della legge in questione).
In ogni caso, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente, per almeno tre anni, dall'udienza cosiddetta presidenziale, ovvero dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
In sintesi, mentre con la separazione, il vincolo coniugale viene "allentato", con il divorzio, viene definitivamente meno.

Avv. Luisella Saldarini
Ordine degli Avvocati di Como
Associazione Comasca Avvocati 

COME SI FA

l divorzio congiunto, o, più propriamente, la domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene presentata dai coniugi con ricorso al tribunale in camera di consiglio. 
La domanda può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Il ricorso introduttivo, oltre alla volontà di sciogliere il vincolo coniugale, deve prevedere le condizioni inerenti i figli e i rapporti personali. 
Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge e la rispondenza delle condizioni previste nel ricorso all'interesse dei figli, decide con sentenza. 
Nell'ipotesi in cui il tribunale ritenga che le condizioni relative ai figli siano contrarie ai loro interessi, previa pronuncia di eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti in favore dei coniugi e dei figli, trasforma il divorzio in contenzioso, nominando un giudice istruttore.

CHI

I coniugi, per presentare una domanda di divorzio congiunto, devono necessariamente essere assistiti da un difensore, il quale può rappresentare anche entrambi.
Non raro è invece il caso in cui i coniugi presentino il ricorso congiunto, con l'assistenza ciascuno di un proprio legale.


Questa spiegazione ti è stata utile?
Vuoi collaborare a migliorare il contenuto? La spiegazione..
Registrati e fai una domanda



(non verrà pubblicato)
(scegli dall'elenco)
(includi il prefisso)


Si
No

STUDI COMPETENTI SULLA VOCE

Avvocati

Associazione Comasca Avvocati

Via Giuseppe Parini, 5
22100 Como (CO)
Tel. 031241582 - Fax. 031264974

avv.saldarini@avcoas.it - www.avcoas.it

IN EVIDENZA
Divorzio, Persone incapaci, Separazione dei coniugi, Successioni, Contratti commerciali, Reati contro la famiglia, Violazioni del codice della strada, Arbitrato, Recupero crediti, Diritto assicurativo
Avvocati

Studio Legale Avv. Barbara Sartirana

Via A. Fogazzaro, 1
20135 Milano (MI)
Tel. 025460370 - Fax. 025457754

avvbsartirana@tin.it

IN EVIDENZA
Violenza in famiglia, Divorzio, Minori di età, Reati contro la PA, Reati contro l'amministrazione della giustizia, Reati contro l'ordine pubblico, Reati contro la persona, Reati contro il patrimonio, Stupefacenti, Reati fallimentari, Processo penale
Avvocati

Studio Legale Avv. Barbara Bruno

Via A. Fogazzaro, 1
20135 - Milano (MI)
Tel. 025460370 - Fax. 025457754

avvbarbarabruno@virgilio.it

IN EVIDENZA
Violenza in famiglia, Minori di età, Separazione dei coniugi, Reati contro l'amministrazione della giustizia, Reati contro l'ordine pubblico, Reati di falso, Reati contro la persona, Reati contro il patrimonio, Stupefacenti, Armi ed esplosivi
CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →


VOCI CORRELATE

Divorzio: requisiti
Aggiornato al 12/07/2011


Obblighi dei genitori divorziati
Aggiornato al 26/10/2011


Assegno divorzile
Aggiornato al 23/04/2012


Divorzio: diritti successori
Aggiornato al 23/04/2012


Divorzio contenzioso
Aggiornato al 18/04/2011


Divorzio: diritti sul TFR
Aggiornato al 18/04/2011


Domanda congiunta di divorzio
Aggiornato al 23/04/2012


Divorzio
Aggiornato al 23/04/2012


[x] chiudi

Divorzio: procedimento
Aggiornato al 29/06/2012



FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline