Divorzio congiunto: definizione
Il
divorzio congiunto è l'istituto attraverso il quale i coniugi, congiuntamente (al pari
della
separazione consensuale), richiedono al tribunale
lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed è regolamentato dalla legge 1°
dicembre 1970, n.898, entrata in vigore il 18 dicembre 1970.
Nel caso in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio concordatario, ovvero
con rito religioso, regolarmente trascritto presso gli uffici dello stato
civile, si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del
matrimonio (il matrimonio religioso, pertanto, rimane in vita, non essendo
suscettibile di "scioglimento" da parte di autorità meramente
civili).
I presupposti del divorzio sono tassativamente previsti dalla succitata legge,
e più precisamente dall'articolo 3.
Il presupposto maggiormente ricorrente è comunque la
separazione dei coniugi, dichiarata con sentenza passata
in giudicato (nel caso di
separazione giudiziale), ovvero di omologa (nel caso
di
separazione consensuale). E' invece irrilevante la
semplice separazione di fatto (fatta salva, in via
transitoria, la rilevanza della separazione di fatto iniziata almeno un biennio prima dall'entrata in vigore della legge
in questione).
In ogni caso, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente, per
almeno tre anni, dall'udienza cosiddetta presidenziale, ovvero dall'udienza di comparizione
personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
In sintesi, mentre con la separazione, il vincolo coniugale viene
"allentato", con il divorzio, viene definitivamente meno.
Avv. Luisella Saldarini
Ordine degli Avvocati di Como
Associazione Comasca Avvocati
l divorzio
congiunto, o, più propriamente, la domanda congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene presentata dai coniugi
con ricorso al tribunale in camera di consiglio.
La domanda può essere proposta al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Il ricorso introduttivo, oltre alla volontà di
sciogliere il vincolo coniugale, deve prevedere le condizioni inerenti i figli
e i rapporti personali.
Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata
l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge e la rispondenza delle
condizioni previste nel ricorso all'interesse dei figli, decide con sentenza.
Nell'ipotesi in cui il tribunale ritenga che le
condizioni relative ai figli siano contrarie ai loro interessi, previa
pronuncia di eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti in favore dei
coniugi e dei figli, trasforma il divorzio in contenzioso, nominando un giudice
istruttore.
I coniugi, per presentare una domanda di divorzio congiunto,
devono necessariamente essere assistiti da un difensore, il quale può
rappresentare anche entrambi.
Non raro è invece il caso in cui i coniugi presentino il ricorso congiunto,
con l'assistenza ciascuno di un proprio legale.