Argomento: Divorzio
Aggiornato al 23/04/2012
CHE COS'È
Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e, conseguentemente, cessano tutti i diritti che la legge riconnette ad esso.
Pertanto il "coniuge divorziato" non ha alcun diritto successorio nei confronti del de cuius, ex coniuge e, non avendo la qualità di erede, non partecipa alla chiamata ereditaria, se non in forza di una specifica disposizione testamentaria.
L'articolo 9 bis legge 1 dicembre 1970, n.898 prevede l'unico modo in cui l'ex coniuge supestite, in assenza di una specifica disposizione testamentaria, possa partecipare alla successione.
L'articolo 9 bis infatti dispone che il beneficiario di somme periodiche di denaro ai sensi dell'articolo 5 della richiamata legge possa richiedere e ricevere, in caso di morte dell'obbligato, un assegno a carico dell'eredità.
Avv. Luisella Saldarini
Ordine degli Avvocati di Como
Associazione Comasca Avvocati
COME SI FA
Qualora il beneficiario di somme periodiche di denaro versi in uno stato di bisogno, ha diritto a ricevere un assegno a carico dell'eredità.
L'ammontare di quest'ultimo terrà conto dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno e dell'eventuale attribuzione della pensione di reversibilità, nonché del numero, della qualità degli eredi, della loro condizione economica e dell'ammontare delle sostanze ereditarie.
CHI
Può essere richiesto un avvocato dal coniuge divorziato già titolare dell'assegno divorzile, ad eccezione del caso in cui gli obblighi patrimoniali siano stati corrisposti in un'unica soluzione.











