Argomento: Divorzio
Aggiornato al 23/04/2012
Il divorzio, a differenza della separazione quando è consensuale, anche quando è presentato con domanda congiunta, ovvero con un unico ricorso nel quale le parti concordano sulle regole da dare allo scioglimento del matrimonio, sotto il profilo patrimoniale (assegno di divorzio, contributo di mantenimento per i figli) e sotto il profilo personale (affidamento, potestà, eccetera), non perde la sua natura contenziosa, ovvero affida al Tribunale il compito di compiere un giudizio pieno sui presupposti del divorzio e sulle regole proposte congiuntamente dalle parti.
Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci
Come per tutti i procedimenti contenziosi (articolo 82 codice procedura civile), le parti devono farsi comunque rappresentare da un difensore tecnico, avvocato iscritto all’Albo professionale, dopo avere superato un esame di Stato. Al contrario, nella separazione consensuale, per il suo carattere non contenzioso, ma volontario, questa esigenza è esclusa, anche se molti Tribunali impongono anche in essa alle parti di rivolgersi ad un avvocato. Qualora le parti dovessero presentare un ricorso congiunto per divorzio personalmente senza l’ausilio di un avvocato, darebbero origine a un atto radicalmente nullo, a cui il Tribunale dovrebbe dare risposta negativa, respingendo la domanda con una sentenza processuale.
Come per tutti i procedimenti contenziosi (articolo 82 codice procedura civile), le parti devono farsi comunque rappresentare da un difensore tecnico, avvocato iscritto all’Albo professionale, dopo avere superato un esame di Stato.
Il mandato concesso ad un avvocato dopo la presentazione della domanda di divorzio può sanare il vizio processuale?
L’eventuale concessione tardiva di un mandato ad un avvocato, dopo che la domanda è presentata, sanerebbe retroattivamente il vizio (articolo 182, codice procedura civile) e consentirebbe alla domanda di giungere a buon fine, con il suo accoglimento nel merito.






