Divorzio omessa corresponsione dell'assegno: definizione
Cos'è e quando si verifica l'omessa corresponsione dell'assegno In una procedura di separazione/divorzio devono essere stabiliti gli oneri
economici che ricadono sulle parti. Per i genitori vi è l'obbligo di
mantenimento, istruzione ed educazione della prole generata e a carico del
genitore non collocatario viene stabilito l'onere di versare un assegno.
L'ammontare di questo viene stabilito tenendo in considerazione le possibilità
di entrambi i genitori, il tenore di vita che il nucleo familiare aveva, il
tempo che i figli passano presso uno o l'altro genitore. Fin da subito è bene
ricordare che oggi vi è l'affido congiunto e viene maggiormente tutelato il
diritto del bambino di avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori,
questo può portare il figlio a trascorrere anche più giorni a settimana dal
genitore non collocatario. A questo punto deve essere precisato che l'assegno
da corrispondere in favore dell'ex coniuge può essere determinato solo se la
separazione/divorzio a questo non sia imputabile. In caso contrario l'ex
coniuge non ha diritto a tale mantenimento, inoltre sempre più frequentemente
il giudice stabilisce che l'importo deve essere versato per periodi
determinati, cioè fino a quando l'ex coniuge non riesce a collocarsi nel mondo
del lavoro.
Se la persona obbligata non versa quanto dovuto vi è il reato penale di omessa
corresponsione dell'assegno prevista dall'articolo 570 del codice penale. Questo prevede, al comma 1, che
chiunque abbandoni il domicilio domestico, serbi un comportamento contrario
alla morale della famiglia, o si sottragga agli obblighi di assistenza è punito
con la reclusione fino a 3 anni o con una multa. I successivi commi
dell'articolo precisano che le stesse sanzioni vengono comminate a chi dilapida
i beni del figlio o del coniuge o fa mancare a questi i mezzi di sussistenza.
Cosa fare in caso di omessa corresponsione dell'assegno
La premessa da fare è che in caso di separazione o divorzio le disposizioni
relative agli assegni di mantenimento sono considerate titoli esecutivi dotati di immediata esecutorietà. Ecco perché è
possibile aggredire il patrimonio del debitore senza che vi siano ulteriori
verifiche.
L'obiettivo è quello di non far mancare i mezzi di sussistenza ai figli e
all'ex coniuge, il tutto in modo tempestivo senza quindi aspettare le
lungaggini dei lunghi processi.
La normativa, art.156 c.c., prevede che nel caso di mancato adempimento gli
aventi diritto possono proporre un'istanza
al giudice affinché obblighi terzi a corrispondere quanto dovuto dal
debitore principale, ad esempio l'INPS, per i titolari di pensione, il datore
di lavoro. In questo caso si parla di ordine di pagamento diretto, le somme
vengono ovviamente sottratte da stipendi e pensioni.
Un seconda possibilità che viene ugualmente predisposta in tempi brevi è il sequestro dei beni del debitore. Tale
atto è possibile in base all'articolo 156 comma 8 del codice civile e in base
alla legge 898 del 1970 che disciplina in Italia il divorzio. La terza
possibilità è il sequestro del passaporto, ma è una misura poco usata.
Chi può agire per l'omessa corresponsione degli assegni in caso di divorzio?
Qui vi sono le prime differenze perché in caso di omessa corresponsione
dell'assegno in favore dell'ex coniuge il reato è perseguibile solo a querela
dell'interessato. In caso di omessa corresponsione dell'assegno per i figli
minori, la querela oltre a poter essere promossa dall'ex coniuge collocatario,
può essere presentata anche d'ufficio e quindi da parte di un'autorità
pubblica, da parte del tutore o curatore, se nominati.
1. Cosa succede se viene ritirata la querela?
Si
potrebbe erroneamente pensare che se l'ex coniuge o altro soggetto che doveva
ricevere l'assegno per il mantenimento dei figli decida di ritirare la querela
il reato si estingua, ed infatti così aveva stabilito il tribunale di Urbino.
In realtà però le cose non stanno così perché con la sentenza 23866 del 2013
della Corte di Cassazione si
conferma che il reato è procedibile d'ufficio e quindi il venir meno della
querela di parte non produce effetti. Ciò in quanto vi è l'interesse dei minori
da tutelare, infatti, nel caso in cui l'assegno fosse in favore dell'ex
coniuge, il ritiro delle querela produce effetti.
2. Cosa succede nel caso in cui si tratti solo di un ritardo?
L'orientamento
giurisprudenziale prevalente tende a ritenere che anche il ritardo o l'adempimento parziale
legittimi la parte a chiedere l'intervento del giudice. Questo accade
soprattutto in sede civile. In sede penale, invece, il ritardo o il versamento
solo di una parte viene considerato nella maggior parte dei casi inadempimento
non grave e di conseguenza non vengono applicate le sanzioni. Pur non venendo
meno l'obbligo di versare il dovuto e gli arretrati.
3. Cosa succede se il debitore non può pagare?
Normalmente quando cambiano le condizioni economiche di colui che deve
versare l'assegno, oppure le condizioni economiche di chi lo riceve, ad esempio
nel caso in cui l'ex coniuge riesca ad ottenere un impiego remunerato molto
bene, è possibile chiedere al giudice una modifica delle condizioni della separazione/ divorzio. Si può
essere così autorizzati a versare di meno.