Separazione senza avvocato: definizione
La separazione, quando è introdotta in sede contenziosa perché i coniugi non concordano sulle regole da dare alla loro vita separata, anche in relazione ai figli, e quindi chiedono che queste regole siano dettate dal Giudice per i principi generali che regolano il processo contenzioso ovvero in cui esiste controversia sui diritti, devono essere assistiti da un rappresentante tecnico, cioè da un avvocato (articolo 82 codice procedura civile).
Al contrario, se essi raggiungono un accordo, non solo sulla separazione, ma anche sui profili patrimoniali (contributo di mantenimento) o personali (affidamento dei figli), introducono un procedimento volontario, in cui non vi è controversia sui diritti, e dunque non devono farsi rappresentare da un difensore tecnico, ma possono stendere personalmente il ricorso.
Molti Tribunali, tuttavia, per la delicatezza della materia, in cui sono coinvolti diritti indisponibili, si pensi soprattutto alla regolamentazione degli interessi dei figli, impongono alle parti di farsi rappresentare da un avvocato anche in caso di separazione consensuale, poiché solo in questo modo le parti possono districarsi in una materia giuridicamente complessa, che coinvolge interessi non solo privati del singolo coniuge.
Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci