CHE COS'È?
                Ricongiungimento Familiare: definizione
Il ricongiungimento familiare è un istituto riconosciuto a favore dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato attraverso il quale lo straniero extracomunitario, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere l’ingresso dei familiari residenti all’estero, al fine di ristabilire in modo continuativo l’unità della propria famiglia.
Normativa: articoli 28 e 29 decreto legislativo n. 286/98 e articolo 6 decreto Presidente della Repubblica n. 394/99.
COME SI FA
                Competente per la domanda di ricongiungimento è lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura del luogo di residenza.
La domanda si presenta unicamente con modalità telematica attraverso il sito del Ministero dell’interno.
            CHI
                Ai fini della richiesta del nulla osta è possibile avvalersi di un procuratore speciale.
            FAQ
                Per quali familiari è prevista la richiesta di ricongiungimento familiare?
E' prevista per il coniuge maggiorenne non legalmente separato; figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del proprio stato di salute il quale comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
                    
                                                        Quando viene rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare?
Lo Sportello unico, entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza, rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare del luogo di residenza all’estero del familiare da ricongiungere.
                    
                            