Nulla osta al lavoro: definizione
Il nulla osta al lavoro è una dichiarazione con la quale l'amministrazione pubblica certifica che non vi sono impedimenti di alcun genere per l'ingresso in Italia e per il soggiorno di un cittadino di un Paese al di fuori dell'Unione Europea che abbia intenzione di prestare un'attività lavorativa di tipo subordinato. Il provvedimento, normato dal d. lgs. 286 del 1998 al comma 5 dell'articolo 22, viene rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione entro i 40 giorni successivi a partire dalla data in cui la richiesta telematica è stata presentata, sempre a patto che tutte le condizioni di legge siano state rispettate. La validità del nulla osta al lavoro è di sei mesi a partire dal giorno in cui è stato rilasciato: nel corso di questo periodo il lavoratore è tenuto a richiedere il visto di ingresso per lavoro.
Come si presenta la richiesta di nulla osta al lavoro?
Il datore di lavoro deve presentare la richiesta allo Sportello Unico della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui risiede, della provincia in cui la sua impresa ha la sede legale o della provincia in cui la prestazione lavorativa avrà luogo. La richiesta prevede la compilazione di un modulo online che può essere inoltrato unicamente in via telematica.
Che cosa deve fare un lavoratore straniero che risiede in un Paese extra Ue per entrare in Italia in maniera regolare?
Il decreto governativo di programmazione che stabilisce le quote di ingresso per lavoro permette l'ingresso dei lavoratori stranieri, ma esso non rappresenta il solo vincolo di cui è bene tenere conto: l'altro è, appunto, il nulla osta al lavoro, che deve essere richiesto dal datore di lavoro. Prima della presentazione della domanda, tuttavia, il datore di lavoro stesso è tenuto ad attivare la procedura per la verifica dell'indisponibilità di un lavoratore che si trova sul territorio nazionale. La procedura va attivata presso il Centro per l'Impiego competente.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione.