Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero: definizione
Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è stato introdotto nel nostro Paese con la ratifica della Convenzione di Lisbona realizzata con la legge n. 148 dell'11 luglio del 2002. Prima di avviare una procedura di valutazione, è necessario conoscere la finalità e lo scopo per i quali il riconoscimento viene richiesto, prendendo in considerazione le differenze tra le procedure previste negli ordinamenti, oltre ai vari enti che possono occuparsi degli adempimenti del caso. L'individuazione della procedura più indicata e dell'ente più adeguato a cui rivolgersi deve derivare dall'identificazione dello scopo per cui si richiede il riconoscimento del titolo estero.
Che cosa bisogna fare per iscriversi all'università?
Se si è intenzionati a iscriversi all'università, non c'è bisogno di presentare una domanda di riconoscimento apposita, dal momento che il titolo di studio universitario viene valutato nel momento dell'ammissione al corso. Diversa è la circostanza in cui si intenda fare sì che il proprio titolo di studio universitario venga valutato così che si possa ottenere lo stesso titolo italiano: in questo caso, bisogna presentare una domanda di riconoscimento. I cittadini europei e quelli non europei che risiedono in Italia con un permesso di soggiorno valido sono tenuti a presentare la domanda allo Sportello Studenti Internazionali nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 luglio di ogni anno, mentre i cittadini non europei che risiedono in un Paese straniero devono rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio.
Che cosa dice la legge a proposito del riconoscimento accademico?
La legge stabilisce che spetta alle università e agli istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri o dei periodi e dei cicli di studio che si sono svolti all'estero, sia per il proseguimento degli studi universitari e il conseguimento dei titoli universitari che per l'accesso all'istruzione superiore. Nel caso dell'accesso a corsi di primo ciclo dell'istruzione superiore, è necessaria una procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore: con questa procedura il titolo estero di scuola secondaria non viene trasformato in un titolo italiano, ma semplicemente si ottiene la possibilità di prendere parte a corsi di primo ciclo. Ciò, tuttavia, può avvenire solo nel caso in cui il titolo sia stato ottenuto dopo un percorso scolastico di almeno dodici anni e permetta nel sistema estero in cui è stato conseguito di accedere a corsi di primo ciclo della stessa natura.
Il Cimea, il Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche.