Contratto di soggiorno per lavoro subordinato: definizione
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato rappresenta il presupposto essenziale per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e di conseguenza incide in maniera diretta sulla situazione giuridica amministrativa del soggetto che lo richiede. Perché possa rappresentare un titolo valido ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, il contratto deve includere l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il lavoratore che rientrerà nel Paese da cui proviene (impegno del datore di lavoro) e la garanzia (sempre fornita dal datore di lavoro) che il lavoratore può disporre di un alloggio che risponda ai requisiti minimi stabiliti dalle normative in vigore per quel che concerne gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Quali sono le ipotesi che richiedono la stipula del contratto di soggiorno?
Dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 40 del 4 marzo del 2014 che ha comportato l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione, è previsto che il contratto di soggiorno sia stipulato nel momento del primo ingresso del lavoratore straniero per lavoro subordinato. Quindi, le parti in causa lo formalizzano in modi differenti: il datore di lavoro viene convocato allo Sportello Unico per l'Immigrazione e lo firma in quell'occasione, mentre il lavoratore verrà convocato, sempre allo Sportello Unico, in seguito, e lo firmerà in quell'occasione alla presenza del datore di lavoro stesso. Ciò vuol dire che per il primo ingresso uno straniero può ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato unicamente dopo avere stipulato un contratto di soggiorno. Tale contratto deve essere stipulato entro gli otto giorni successivi alla data di ingresso dello straniero.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della provincia in cui il datore di lavoro ha sede legale o risiede, o in cui sarà prestato il lavoro.