Permesso di soggiorno per lavoro subordinato: definizione
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato - sia che si tratti di un lavoro a tempo determinato, sia che si tratti di un lavoro a tempo indeterminato - può essere concesso unicamente dopo che chi lo richiede ha firmato un contratto di soggiorno per lavoro con un datore di lavoro, italiano o straniero ma soggiornante regolarmente nel nostro Paese. I datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori stranieri che risiedono in un Paese estero sono tenuti a presentare una richiesta di nulla osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione: tale nulla osta viene concesso tenendo conto delle quote di ingressi per lavoro che sono stabilite ogni anno. Una volta che ha ottenuto il nulla osta, il cittadino straniero che ha bisogno del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può richiedere il visto di ingresso per lavoro presso il Consolato italiano che si trova nel suo Paese di residenza.
Come è fatto il contratto di soggiorno?
Il contratto di soggiorno deve essere firmato entro otto giorni dalla data in cui lo straniero è entrato in Italia, direttamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione: esso è fondamentale per richiedere e ottenere il permesso di soggiorno e deve contenere l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro dello straniero nel Paese da cui proviene, oltre alla garanzia - fornita dal datore di lavoro stesso - che lo straniero dispone di un alloggio. Con il permesso di soggiorno per lavoro subordinato il cittadino straniero ha la possibilità di svolgere anche un'attività autonoma, per lo stesso periodo di tempo, ovviamente rispettando tutte le altre normative di riferimento in vigore.
Lo Sportello Unico.