Equalizzazione fiscale: definizione
L'equalizzazione fiscale è una disciplina attivata nel 2001 con la pubblicazione del decreto del 4 agosto 2000 da parte del Ministro delle Finanze. Essa riguarda l'individuazione di rettifiche da apportare nei casi di plusvalenze e di altri redditi di capitale o di natura finanziaria diversa. Questo decreto rappresentò in qualche modo l'ultima parte di un progetto più ampio di regolazione tributaria dei redditi diversi o di capitale, iniziato con il D.Lgs. n.461 del 21 novembre 1997.La riforma ha stabilito le imposte da applicare su ogni reddito finanziario del contribuente ed è entrata effettivamente in vigore il primo luglio 1998.
Il cambiamento rispetto al passato risultava evidente, dal momento che precedentemente alla riforma i redditi finanziari erano imponibili solo se ottenuti attraverso una vera e propria attività commerciale mentre per altri contribuenti la tassazione sui redditi diversi o finanziari veniva applicata solamente in alcuni casi.
La riforma apportata dal Ministro delle Finanze ha quindi ''chiuso il cerchio'' per quanto riguarda l'ampliamento dell'imposizione fiscale, tassando così tutti i redditi finanziari. Le ritenute a titolo di imposta e sostitutive previste all'atto della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale erano rispettivamente del 12,5 e del 27%.
• regime ordinario, dove il contribuente decide in maniera autonoma dove investire dopo aver calcolato il rendimento. Al capital gain lo stesso soggetto investitore pagherà le imposte dovute;
• regime del risparmio gestito, dove il contribuente affida ad un intermediario abilitato alla gestione di capitali la somma di denaro che lo stesso intermediario provvede poi ad investire occupandosi anche dell'aspetto fiscale della questione. In pratica l'intermediario in questo caso offre un servizio di investimento e questa pratica è comune quando il contribuente acquista quote di fondi di investimento o di gestioni patrimoniali;
• regime del risparmio amministrato, corrispondente nel classico deposito o dossier titoli che si può aprire attraverso una qualsiasi banca o società finanziaria di investimento. In questo caso il contribuente effettua gli investimenti in maniera completamente autonoma ma affidando all'intermediario il compito di adempiere agli aspetti fiscali relativi alle plusvalenze ed alle minusvalenze ottenute ogni anno.
Ciò che differenzia i tre regimi sopra citati è prima di tutto la tempistica in cui avviene il prelievo fiscale.
Se nel caso del regime del risparmio amministrato e della dichiarazione si può parlare di imposizione fiscale sul realizzato, nel caso del risparmio gestito viene effettuata invece un'imposizione sul maturato.
• dagli stessi contribuenti fiscali attraverso il cosiddetto metodo fai-da-te con cui comunicano al Fisco le proprie entrate;
• dai sostituti di imposta come gli Istituti di Credito e le società finanziarie presso cui il contribuente detiene un deposito titoli o che si occupano direttamente di tutti gli aspetti relativi agli investimenti, sia in ambito decisionale che in ambito fiscale.
Su cosa vengono calcolate le aliquote previste dall'equalizzazione fiscale
In pratica tra gli interessi lordi che possono essere colpiti dalla tassazione prevista dalla cosiddetta ''equalizzazione fiscale'' sono presenti quelli relativi alla differenza tra plusvalenze e minusvalenze avvenute nella compravendita dei seguenti prodotti finanziari:
• azioni societarie;
• obbligazioni societarie;
• titoli di Stato italiani e di altri Paesi;
• ETF;
• ETC;
• opzioni, coverred wants ed altri strumenti finanziari.