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La responsabilità del medico chirurgo

La responsabilità del medico chirurgo
Il medico chirurgo deve eseguire la propria prestazione professionale con diligenza, prudenza e perizia: regole di comportamento cristallizzate nei protocolli medici ovvero dettate dalla comune esperienza, da valutarsi alla luce di agenti modelli di riferimento che tengano conto dello specifico ambito di attività esercitata e del grado di specializzazione. 
Si tratta di regole il cui rispetto coinvolge non solo il mero atto chirurgico ma tutto il complesso di cure e di rimedi volti a ridurre al minimo i rischi dell’intervento e a garantire il rapido e positivo decorso dell’infermità, prevenendo le possibili complicazioni.
Qualora l’attività del chirurgo, discostandosi, anche lievemente, dalle norme comportamentali di riferimento, cagioni al paziente un ingiusto pregiudizio, questo diviene suscettibile di risarcimento.
Invero, la responsabilità del medico incontra limitazioni qualora si tratti di casi che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ovvero circostanze che trascendono la preparazione professionale media e che coinvolgono problemi non ancora risolti o non sufficientemente affrontati dalla scienza medica; limitazione peraltro operante solo quando venga in rilievo l’applicazione delle regole dell’arte.
In tali casi la responsabilità del medico viene circoscritta ai casi di dolo o colpa grave, per cui il professionista sarà chiamato a rispondere solo quando la sua condotta sia intenzionalmente volta ad arrecare un pregiudizio al paziente o quando questo sia arrecato a causa di una grave violazione delle regole tecniche.
Sotto il profilo probatorio, sarà onere del paziente provare l’esistenza di un contratto o di un rapporto qualificato con il professionista (cosiddetto "contatto sociale") e, attraverso una consulenza tecnica, il peggioramento o l’insorgenza della patologia nonché le conseguenze di ordine patrimoniale e non patrimoniale che ne sono scaturite. 
L’errore del medico espone al risarcimento del danno anche la struttura sanitaria all’interno della quale questi opera stabilmente, sia essa pubblica o privata: tra il paziente e la struttura, infatti, si perfeziona, nel momento della accettazione, un contratto di spedalità mediante il quale la stessa si obbliga, tra le altre, di fornire la prestazione medica, per l’esecuzione della quale ben può avvalersi dell’operato di terzi.
In caso di danni derivanti da un intervento chirurgico eseguito erroneamente dal medico preposto all’intervento, pertanto, concorre in via solidale la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria la quale è chiamata a rispondere ai sensi dell’articolo 1228 codice civile dei fatti dolosi e colposi del medico della cui attività si sia avvalsa: a tal fine non è necessario che sussista un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra la prestazione effettuata dal chirurgo e l’organizzazione aziendale della struttura sanitaria.
Il paziente che lamenti un danno derivante da un errore del medico potrà quindi agire per l’intero ammontare del risarcimento del danno sia nei suoi confronti sia in quelli della struttura all’interno della quale ha operato, salvo la possibilità di quest’ultima di rivalersi nei confronti del professionista.

Avv. Maria Nefeli Gribaudi

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