
"Il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con la possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso dell'umanità". Questo il parere con cui la Cassazione ha stabilito la possibilità di applicare il differimento della pena al detenuto gravemente malato.
a cura della Redazione