
"..il reato presupposto di truffa prevede nel massimo una pena inferiore agli anni cinque, che ove riconosciuta sussistente in concreto, avrebbe consentito l'irrogazione di una pena per cui sarebbe stata possibile la concessione del beneficio della sospensione condizionale". Questa la motivazione con cui la Corte di cassazione - sentenza n. 33575 del 14 settembre 2010 - ha ammesso l'applicabilità nella specie del beneficio della sospensione condizionale anche in caso di ricettazione nel caso in cui il reato presupposto sia la truffa, reato sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
a cura della Redazione