Colpa medica: definizione
E’ altresì necessario dimostrare il collegamento diretto tra il fatto (del medico o della struttura sanitaria) e l’evento, di modo che se non fosse stato commesso quel determinato fatto (ovvero omessa quella particolare azione) l’evento lesivo non si sarebbe prodotto. Si parla, in questo caso, di nesso di causalità.
Perché sussista colpa è necessario che l’azione o l’omissione sia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario ovvero della struttura sanitaria.
Negligenza, imprudenza ed imperizia vanno poi rapportate alle competenze ed alla specialità del soggetto al quale si vuole imputare la colpa.
E’ quindi evidente che mentre non si potrebbe imputare alcunchè ad un soggetto non medico che procurasse una lesione ad una persona ferita in un incidente stradale nel tentativo di soccorrerlo in una situazione ritenuta di pericolo, diversamente si dovrebbe ragionare se il medico soccorritore procurasse una lesione spinale ad un ferito per averlo malamente manipolato.
La negligenza è riconducibile alla trascuratezza, mancanza di attenzione o di approfondimento necessario (ad esempio il mancato controllo della posologia di un farmaco), in altre parole: non avere compiuto un atto che si aveva il dovere di compiere.
L’imprudenza è, per così dire, la violazione di una regola di condotta come quella che impone ad un medico generico di non fare diagnosi e somministrare terapie specialistiche e di indirizzare un paziente ad uno specialista perché faccia la diagnosi più corretta e ne indichi la terapia, in altre parole: avere agito in presenza di un divieto.
L’imperizia corrisponde, infine, all’incapacità di svolgere un compito per carenza di preparazione, in altre parole: avere svolto attività che richiedono particolari competenze pur essendone privo.
La colpa sin qui descritta è quella che il diritto penale qualifica come colpa generica.
Colpa specifica si ha, invece, quando non si osservano leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Riassumendo, perché vi possa essere colpa devono sussistere tre requisiti: la non volontarietà dell’evento lesivo, la violazione di una regola di condotta e l’esigibilità della condotta violata.