Responsabilità medica prescrizione: definizione
Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione, ad eccezione dei diritti indisponibili, come ad esempio i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli.
Rispetto alla durata, si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi. La prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e dura dieci anni (vi rientra, ad esempio, la responsabilità contrattuale); termini più brevi, giustificati dalle peculiarità dei relativi casi, sono invece previsti per le prescrizioni brevi (ad esempio, è previsto il termine di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito).
Al fine di individuare il regime prescrizionale applicabile nel caso di un’ipotesi di responsabilità medica, occorre, in primo luogo, evidenziare come la medesima sia stata qualificata da giurisprudenza consolidata alla stregua della responsabilità contrattuale, risultando, di conseguenza applicabile il termine ordinario decennale. E ciò, non solo nei casi in cui sia stato stipulato un contratto tra medico e paziente.
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Albè & Associati Studio Legale
A sua volta, è stata attribuita natura contrattuale anche all'obbligazione del medico dipendente dall’ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul cosiddetto “contatto sociale”.
Secondo questo orientamento consolidato, le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto tra loro. Benché questo “contatto” non riproduca le normali ipotesi negoziali, ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In queste ipotesi si rinviene, quindi, una responsabilità di tipo contrattuale per non avere il soggetto adempiuto a ciò cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. La situazione descritta si verifica nei confronti di un operatore di una professione cosiddetta protetta (ovvero una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), atteso che la stessa ha ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, che incide sul bene della salute, tutelato dall'articolo 32 Costituzione.
La responsabilità sia del medico che dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha, dunque, natura contrattuale.
Ne consegue che, come detto, trova applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale non solo nei casi in cui ci sia un vero e proprio contratto (ad esempio, nel caso in cui il paziente si rivolga ad una clinica privata per sottoporsi ad un intervento o presso uno studio privato per una visita specialistica), ma anche quando si configuri quello che è stato definito dalla giurisprudenza come “contatto sociale” (che si instaura, ad esempio, tra il paziente ed una struttura pubblica).
È importante sottolineare che la prescrizione di un diritto decorre, ai sensi dell’articolo 2935 codice civile, “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e, di conseguenza, dal momento in cui l’evento dannoso viene ad esistenza o si palesa come tale.
Nell'ambito della responsabilità medica, in particolare, il computo degli anni deve, di norma, cominciare a decorrere dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico sbagliato, diagnosi errata, eccetera).
Tuttavia, se il paziente (danneggiato) non si accorge immediatamente del danno subito, perché non ha gli elementi per poterlo verificare o perché non si sono ancora manifestati gli effetti, il termine per la prescrizione del diritto di chiedere il risarcimento del danno decorre dal momento in cui i sintomi si manifestano o si rendono evidenti e ricollegabili ad una precisa prestazione medica od ospedaliera.
Ciò significa che il soggetto convenuto in giudizio per l'adempimento di una obbligazione prescritta ha comunque l'onere di costituirsi nel processo (a mezzo di legale difensore, quando è necessario) e formulare l'eccezione in parola.