Responsabilità medica diagnosi errate: definizione
La responsabilità generica può concretizzarsi in un'errata diagnosi, nell'omissione o ritardo della stessa, nell'errata esecuzione della terapia medica e di quella chirurgica.
In caso di mancata diagnosi o di errata diagnosi, a cui dovesse seguire un'errata terapia e questa dovesse produrre effetti deleteri al paziente, saremmo in presenza di una lesione dell'integrità psico-fisica che darebbe luogo al risarcimento dei danni.
Nel caso in cui all'errore diagnostico non segua un'errata terapia occorre distinguere tra la prestazione del singolo medico e la prestazione offerta dalla struttura sanitaria e/o clinica privata. Nell'ambito della responsabilità del medico, il professionista risponderà ex articolo 2236 codice civile, ovvero per colpa grave nel caso di ipotesi di speciali difficoltà. Viceversa, risponderà ai sensi dell'articolo 1176 codice civile per colpa lieve nel caso di interventi di normale difficoltà.
In caso di mancata guarigione e di peggioramento delle condizioni di salute è possibile richiedere a titolo di risarcimento danni, in via aquiliana, solo il peggioramento delle condizioni di salute, poiché trattasi di fatto illecito ex articolo 2043 codice civile.
In ambito di responsabilità ospedaliera occorrerà distinguere tra casa di cura privata e ospedale.
La casa di cura privata risponderà, ai sensi dell' articolo 1321 e successivi codice civile del cattivo operato dei medici che prestano servizio, sulla scorta dell'articolo 1228 codice civile. L'ospedale risponderà per il contatto sociale, ex articolo 1373 codice civile per l'operato dei medici in virtù del rapporto di immedesimazione, ai sensi dell'articolo 28 Costituzione.
Sussiste anche la responsabilità per violazione del consenso informato, sia del medico che dell'ospedale se il paziente non sia stato informato degli esiti collaterali, anche se la prestazione sia stata eseguita perfettamente. Qui, il danno consiste nel fatto che il paziente è stato privato della libertà di autodeterminarsi.
Se vi è stata una errata diagnosi a cui non segua un peggioramento della salute del paziente, o segua la guarigione dello stesso, in alcuni casi si può chiedere comunque il risarcimento dei danni. Un filone interpretativo configura infatti l'errore diagnostico quale inadempimento risarcibile ex articolo 1218 codice civile, a prescindere dall'effettiva guarigione del paziente.
Successivamente, si pone il tutto al vaglio del consulente medico e, se acclarata la sussistenza della responsabilità medica, si dà avvio alla richiesta di risarcimento dei danni in via stragiudiziale con una lettera di messa in mora.
A decorrere da marzo 2011 anche la responsabilità medica rientra tra le materie oggetto di mediazione come condizione di procedibilità per l'avvio del processo.
Se la conciliazione fallisce, al soggetto non rimarrà che la possibilità di adire la via giurisdizionale civile e penale. La denuncia penale va effettuata entro 90 giorni dal momento in cui si scopre di aver subito un danno da parte dei sanitari o dall'eventuale struttura ospedaliera.
A questo punto si introdurrà una richiesta di risarcimento danni con atto di citazione, ex articolo 163 codice procedura civile.
L'attore dovrà provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che il suddetto inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante.
Nell’ipotesi in cui, fallita la conciliazione, il soggetto decida di adire la via giurisdizionale, per avviare la richiesta di risarcimento danni con atto di citazione a seguito della denuncia è necessaria l’assistenza di un legale.