Responsabilità medica risarcimento danni: definizione
In stretto diritto il risarcimento può avvenire in forma specifica ovvero per equivalente. Il risarcimento in forma specifica si ha quando il responsabile ricostituisce la situazione di fatto antecedente alla procurata lesione. Nel caso di danno alla salute è evidente che ciò non possa accadere – anche quando viene offerto un intervento riparatore del danno – di modo che non rimane che la via del risarcimento per equivalente.
Il risarcimento per equivalente consiste nel pagamento di una somma di denaro compensativa del danno sofferto.
I danni risarcibili sono tutti quelli dimostrabili subiti dal paziente.
Il danno può essere di tipo temporaneo (che cessa dopo un determinato periodo di tempo) ovvero permanente (che rimane immutato nel tempo dopo che l’evento dannoso – anche a seguito delle cure/terapie praticate – si è stabilizzato ed i suoi effetti non sono presumibilmente più regredibili).
Le categorie di danno e le modalità di risarcimento hanno costituito oggetto di grande dibattito.
Esse si riconducono a due grandi categorie: il danno patrimoniale (consistente, per così dire, in un’incidenza economica diretta sul patrimonio del paziente: spese mediche, diminuzione di reddito per attività lavorativa specifica eccetera) e danno non patrimoniale (consistente nella valutazione economica che la lesione ha avuto sull’integrità fisiopsichica della persona).
I danni patrimoniali devono essere rigorosamente dimostrati nella loro esistenza e consistenza. Per le spese mediche e per gli altri oneri direttamente collegati all’evento lesivo (trasporto in ambulanza, assistenza domiciliare eccetera) tale prova si offre esibendo la documentazione di spesa.
Per altri danni patrimoniali da diminuita capacità lavorativa si deve distinguere tra capacità lavorativa “generica” e “specifica”. Per spiegarci con un esempio, è evidente che la frattura di un polso incide “genericamente” sul lavoro di chiunque mentre potrebbe interrompere la carriera di un giocatore di pallacanestro che “specificamente” usa dell’arto leso per il proprio lavoro.
Relativamente ai danni non patrimoniali proponiamo più avanti i criteri valutativi offerti dall’Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Milano, non essendovi lo spazio per trattare dei passati indirizzi giurisprudenziali.
Accenniamo peraltro al fatto che tradizionalmente si è distinto tra danno biologico (consiste nella lesione permanente dell’integrità fisio-psichica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, senza distinzione tra un soggetto ed un altro e senza distinzione di sesso, razza eccetera) e danno morale (inteso come dolore e sofferenza soggettiva per la lesione subita).
Per un certo periodo è stata ipotizzata la presenza di un altro tipo di danno, denominato danno esistenziale (ricomprendente una serie di lesioni, quali quella alla vita di relazione, che venivano ritenute non incluse nella valutazione del danno morale), del quale la Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite n° 26972 del 11 novembre 2008 ha, nella sostanza, escluso la sussistenza.
Studio Legale Avvocato Maurizio Sala
Il valore dell’inabilità temporanea si esprime in giorni / mesi (e corrisponde al periodo di tempo durante il quale il paziente è stato impossibilitato, totalmente o parzialmente, alle attività quotidiane) quello dell’inabilità permanente è invece indicato con un numero compreso tra 1 e 100 (e corrisponde al valore di riduzione della integrità fisiopsichica che graverà in via definitiva ed irrecuperabile sull’individuo).
L’inabilità temporanea assoluta viene liquidata moltiplicando il valore espresso per un giorno di inabilità assoluta per il numero dei giorni. Se l’inabilità è temporanea (ad esempio al 50%) la stessa è liquidata come per l’assoluta applicando al risultato ottenuto il valore percentuale accertato.
Per l’inabilità permanente (danno biologico) l’elemento di riferimento è il “valore al punto”, che corrisponde ad una cifra che varia al variare dell’età dell’infortunato ed alla gravità della lesione secondo un principio tabellare tipico della “battaglia navale”, per cui ad ogni colonna corrisponde un’età (compresa tra 1 e 100) ed ad ogni riga il valore dell’inabilità permanente accertata (compresa tra 1 e 100). Incrociando la colonna dell’età dell’infortunato al momento dell’evento dannoso con la riga della percentuale di invalidità accertata dal perito medico legale, si identifica il “valore al punto”. Ottenuto il valore al punto, lo si moltiplica per i punti di invalidità e si ricava il valore monetario del risarcimento conseguibile a titolo di invalidità permanente (danno biologico).
A tali somme andava poi ad aggiungersi, in alcuni casi, la cosiddetta “personalizzazione del danno” calcolabile sino ad un 30% del danno biologico, in funzione di particolari condizioni soggettive della persona danneggiata, che non troverebbero adeguato ristoro con la mera applicazione rigorosa delle sole tabelle del danno biologico.
A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle menzionate sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il citato Osservatorio per la Giustizia del Tribunale di Milano in data 13 aprile 2011 ha diffuso le note esplicative alle tabelle 2011 di valutazione del danno non patrimoniale.
In tali note l’Osservatorio (costituente un gruppo spontaneo ed aperto al quale partecipano giudici ed avvocati) ha proposto una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, danno morale e personalizzazione del danno biologico.
A tal fine le tabelle 2011 propongono un unico “valore al punto” medio (danno biologico standard + danno morale) ed una percentuale di aumento di tale valore medio applicabile in casi particolari (ex personalizzazione del danno biologico).
Ricapitolando: secondo le tabelle 2011 del Tribunale di Milano, una volta accertata dal medico legale l’inabilità permanente, si incrocia tale dato con la colonna dell’età del danneggiato e si ottiene il “valore al punto” unificato (ex biologico + morale). Quindi, nel caso l’evento lesivo richieda una correzione in aumento (personalizzazione), le medesime tabelle indicano, nell’ultima colonna, la percentuale massima di aumento rapportata all’età del danneggiato al momento della lesione.
Le tabelle 2011 dell’Osservatorio per la Giustizia del Tribunale di Milano prevedono altresì il valore medio di liquidazione giornaliera del danno da inabilità temporanea assoluta in una cifra compresa tra un minimo di Euro 91,00 ed un massimo di Euro 136,00.
L’ultima parte delle tabelle milanesi è poi occupata dai valori (espressi in minimo e massimo) liquidabili ai parenti (detti vittime secondarie) per la morte di un congiunto. Tale liquidazione, precisa l’Osservatorio, è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima diretta (detta primaria) della lesione.
Medico legale - esamina i documenti clinici e visita il soggetto che ha subito il danno per accertare l'eventuale sussistenza di una responsabilità in capo al sanitario ovvero alla struttura ospedaliera e determinare il valore dell'inabilità procurata al paziente sia in via temporanea che in via permanente.
Da chi non farsi consigliare - mai fare confronti tra gli importi che sono stati liquidati all'amico/parente, eccetera, per un caso di responsabilità medica professionale: ogni caso è unico, a sé stante; la liquidazione è basata su elementi soggettivi. Il confronto rischia di disorientare e di indurre il soggetto a rappresentarsi dei falsi risultati (soprattutto economici) che molto spesso vengono disattesi.