Responsabilità medica: definizione
I soggetti che possono incorrere in tale responsabilità sono i medici, le strutture sanitarie (ospedali, cliniche eccetera) e gli ausiliari (infermieri eccetera).
In realtà, la responsabilità degli ausiliari viene assorbita nei confronti del soggetto danneggiato da quelle della struttura sanitaria che, come tale, risponde di eventuali errori od omissioni commessi dal proprio personale.
Incorre in responsabilità medico-sanitario il professionista (medico) ovvero la struttura (ospedale, clinica) che violando le regole conosciute della scienza medica procura ad un soggetto (paziente) una malattia ovvero una lesione permanente alla sua persona.
La responsabilità medica incide direttamente sulla salute della persona.
Perché sussista la responsabilità in esame vi deve essere una stretta relazione tra il fatto compiuto dal medico o dalla struttura sanitaria e l’evento lesivo. Si parla in questo caso di “nesso di causalità”.
L’evento lesivo può prodursi anche a seguito di una omissione (esempio: mancata somministrazione di un farmaco).
Civile - per violazione di norme civili che, nella sostanza, consistono nei divieto di procurare ad altri un danno ingiusto. La sanzione è di carattere civilistico e si concretizza nell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a compensazione del danno procurato.
Penale - si verifica quando la condotta del sanitario ha comportato la commissione di un reato che può assumere, nei casi più gravi, la fattispecie del reato, ovvero in quelli meno gravi, della contravvenzione.
I reati sono tipici di modo che la condotta del sanitario deve essere accertata rientrare in una delle ipotesi sanzionate dalla legge.
Dal punto di vista soggettivo i reati possono essere commessi con colpa ovvero con dolo.
Le sanzioni per i reati sono la reclusione e la multa, per le contravvenzioni l’arresto e l’ammenda.
Reclusione e arresto comportano la privazione della libertà personale mentre multa e ammenda sono sanzioni pecuniarie.
A tali sanzioni si possono aggiungere quelle di carattere accessorio quali la sospensione dall’attività ovvero l’interdizione dall’esercizio della stessa.
In sede penale il soggetto danneggiato può esercitare anche l’azione civilistica di risarcimento danni mediante costituzione di parte civile.
Perito medico legale: per la disamina del caso, la verifica della sussistenza di ipotesi di responsabilità e la quantificazione degli elementi invalidanti.