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Responsabilità medica

Ordine degli Avvocati di Milano

Argomento: Responsabilità medica

Aggiornato al 16/06/2011

CHE COS'È
L’attività medica ovvero sanitaria, come ogni attività dell’uomo, comporta delle responsabilità per il caso essa sia eseguita in modo non corretto.
I soggetti che possono incorrere in tale responsabilità sono i medici, le strutture sanitarie (ospedali, cliniche eccetera) e gli ausiliari (infermieri eccetera).
In realtà, la responsabilità degli ausiliari viene assorbita nei confronti del soggetto danneggiato da quelle della struttura sanitaria che, come tale, risponde di eventuali errori od omissioni commessi dal proprio personale.
Incorre in responsabilità medico-sanitario il professionista (medico) ovvero la struttura (ospedale, clinica) che violando le regole conosciute della scienza medica procura ad un soggetto (paziente) una malattia ovvero una lesione permanente alla sua persona.
La responsabilità medica incide direttamente sulla salute della persona.
Perché sussista la responsabilità in esame vi deve essere una stretta relazione tra il fatto compiuto dal medico o dalla struttura sanitaria e l’evento lesivo. Si parla in questo caso di “nesso di causalità”.
L’evento lesivo può prodursi anche a seguito di una omissione (esempio: mancata somministrazione di un farmaco). 
All’evento dannoso possono, evidentemente, concorrere più soggetti. 
Volendo fare un esempio estremo, pensiamo al caso del medico chirurgo che, accortosi di avere erroneamente eseguito una sutura, riapra l’incisione operatoria che poi non possa più richiudere per avere l’ospedale terminato i fili di sutura. 
La responsabilità medica va misurata in stretta relazione alle conoscenze e alle tecniche (diagnostiche e terapeutiche) esistenti all’epoca in cui si è verificato il fatto lesivo di modo che il medico (ovvero la struttura sanitaria) non possono essere ritenuti responsabili di non aver praticato una determinata terapia, la cui omissione ha prodotto la lesione al paziente, se tale terapia, al momento del fatto, era ignota ovvero in fase di mera sperimentazione.

Avv. Maurizio Sala
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Avvocato Maurizio Sala
COME SI FA
La responsabilità nella quale può incorrere il sanitario è di tre tipi: 
Deontologica - per violazione delle regole di condotta dettate dal proprio ordine professionale. La sanzione è di carattere amministrativo: richiamo, ammonimento, censura; ma può tradursi, nei casi più gravi della sospensione ovvero della radiazione, nell’impossibilità, temporanea o permanente, a svolgere la professione medica. 
Civile - per violazione di norme civili che, nella sostanza, consistono nei divieto di procurare ad altri un danno ingiusto. La sanzione è di carattere civilistico e si concretizza nell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a compensazione del danno procurato. 
Penale - si verifica quando la condotta del sanitario ha comportato la commissione di un reato che può assumere, nei casi più gravi, la fattispecie del reato, ovvero in quelli meno gravi, della contravvenzione. 
I reati sono tipici di modo che la condotta del sanitario deve essere accertata rientrare in una delle ipotesi sanzionate dalla legge. 
Dal punto di vista soggettivo i reati possono essere commessi con colpa ovvero con dolo
Le sanzioni per i reati sono la reclusione e la multa, per le contravvenzioni l’arresto e l’ammenda
Reclusione e arresto comportano la privazione della libertà personale mentre multa e ammenda sono sanzioni pecuniarie. 
A tali sanzioni si possono aggiungere quelle di carattere accessorio quali la sospensione dall’attività ovvero l’interdizione dall’esercizio della stessa. 
In sede penale il soggetto danneggiato può esercitare anche l’azione civilistica di risarcimento danni mediante costituzione di parte civile.
CHI
Avvocato: per la disamina della posizione individuale del medico, meglio se preventiva, al fine di consigliarlo sul miglior comportamento da tenere sia verso la struttura sanitaria nella quale opera, sia verso il paziente od i colleghi; per ogni dubbio sul contenuto o l’interpretazione di una clausola contrattuale assicurativa; per l’assistenza stragiudiziale e processuale.
Perito medico legale: per la disamina del caso, la verifica della sussistenza di ipotesi di responsabilità e la quantificazione degli elementi invalidanti.
FAQ

L’intervento dell’operatore sanitario ha procurato un danno al paziente in concorso con un inadempimento della struttura sanitaria. Chi ne risponde?

Nei confronti del paziente entrambi. Nei rapporti interni tra operatore sanitario e struttura la responsabilità è ripartita in funzione dell’incidenza causale del fatto rispetto all’evento.

Un paziente si presenta in condizioni di salute precarie e, pur facendo il possibile, non solo non si è riusciti nella cura ma si sono procurati al paziente ulteriori danni, in che tipo di responsabilità può incorrere il sanitario?

L’intervento sanitario è finalizzato alla miglior terapia a soccorso dello stato di malattia del paziente. Una situazione pregressa ovvero la presenza di condizioni oggettive di difficile soluzione, pur non escludendo la possibilità di responsabilità del medico, ne impongono l’accertamento con speciale attenzione. L’esecuzione corretta dei protocolli, delle migliori prassi e l’assenza di ipotesi di negligenza, imprudenza ed imperizia escludono la responsabilità.

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