CHE COS'È?
Multa: definizione
La multa è una conseguenza giuridica del reato e consiste in una pena che nel nostro ordinamento è classificata principale per i delitti.
La pena della multa deve essere tenuta distinta dalla pena dell'ammenda in quanto quest'ultima è una pena prevista per i reati penali contravvenzionali.
La norma penale di riferimento per la multa è l'articolo 24 Codice Penale e consiste nel pagamento a favore delle Stato di una somma non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 50.000,00.
Avv. Amerigo Motta
Ordine degli Avvocati di Monza
Studio Legale Motta Avv. Amerigo
COME SI FA
La multa viene applicata con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna.
Il Giudice con il provvedimento giudiziale, in relazione alle condizioni economiche del condannato, può disporre che la multa sia pagata in rate mensili da tre a trenta; tuttavia ogni rata non può essere inferiore a € 15,00.
In tema di conversione, per insolvibilità, della multa in libertà controllata, il limite massimo della sanzione sostitutiva è di un anno, allorché la conversione riguardi la pena pecuniaria inflitta per un solo reato, mentre è di un anno e sei mesi, allorché alla conversione si debba procedere dopo il cumulo di più pene pecuniarie omogenee inflitte per una pluralità di reati, fermo restando che una volta esaurita l'esecuzione della pena, o delle pene concorrenti, se il soggetto riporta altre condanne a pene pecuniarie si apre un ulteriore rapporto esecutivo e la nuova pena - se convertita - va espiata per intero, salvi i criteri moderatori di cui agli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 nei rispettivi ambiti di applicazione. Cfr. Cassazione penale sez. I, 29 novembre 2011, n. 47319 Cass. pen. n. 30704 del 2002
In tema di conversione, per insolvibilità, della multa in libertà controllata, il limite massimo della sanzione sostitutiva è di un anno, allorché la conversione riguardi la pena pecuniaria inflitta per un solo reato, mentre è di un anno e sei mesi, allorché alla conversione si debba procedere dopo il cumulo di più pene pecuniarie omogenee inflitte per una pluralità di reati, fermo restando che una volta esaurita l'esecuzione della pena, o delle pene concorrenti, se il soggetto riporta altre condanne a pene pecuniarie si apre un ulteriore rapporto esecutivo e la nuova pena - se convertita - va espiata per intero, salvi i criteri moderatori di cui agli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 nei rispettivi ambiti di applicazione. Cfr. Cassazione penale sez. I, 29 novembre 2011, n. 47319 Cass. pen. n. 30704 del 2002