Collazione ereditaria: definizione
Oggetto della collazione sono tutte le donazioni dirette, ossia i contratti attraverso i quali un soggetto arricchisce un altro per spirito di pura liberalità, e tutte le donazioni indirette, cioè tutti quegli atti compiuti avvalendosi di negozi che hanno una causa (in senso giuridico) propria diversa da quella liberale, tipica della donazione diretta (ad esempio: il pagamento delle tasse scolastiche per aiutare uno studente povero. Questa è una donazione indiretta perché utilizza uno strumento tipico diverso dalla donazione – il pagamento di debito altrui - per spirito di liberalità).
La ratio dell’istituto è la seguente. Se il de cuius in vita ha fatto delle donazioni ai figli legittimi o naturali, ai loro discendenti, o al coniuge, la legge presume che il defunto, facendo la donazione o le donazioni, non abbia voluto alterare il trattamento che egli ha disposto per testamento o che è disposto per legge (in caso di successione legittima) ma abbia solamente attribuito a questi soggetti un “acconto” sulla futura quota di eredità.
Di conseguenza, i beni donati in vita dal de cuius devono essere compresi o fatti conferire nella massa attiva del patrimonio ereditario, per essere poi divisi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote di eredità.
La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia stato dispensato dal donante.
Avv. Simone Scelsa
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
Collazione ereditaria: come si fa
La collazione si fa per gli immobili cedendo alla massa ereditaria il bene immobile ricevuto in donazione (in questo caso avverrà la risoluzione della donazione) o attraverso la cosiddetta “imputazione del valore”, ossia prendendo dalla massa ereditaria tanti beni in meno quanto è il valore di quelli donati.Per i beni mobili (ad esempio del denaro o dei gioielli), la collazione si fa solamente attraverso il sistema dell’imputazione e come parametro si utilizzerà il valore che il bene aveva al tempo dell’apertura della successione.
Presupposto perché operi l’obbligo della collazione è che il donatario accetti l’eredità puramente o semplicemente o con beneficio d’inventario. Le persone che per legge hanno diritto di ricevere questi conferimenti sono il coniuge, i figli e i discendenti: la collazione, cioè, ha luogo reciprocamente tra il coniuge e i discendenti, e non rispetto agli estranei.
27/06/2012 19:42:16
Buongiorno,
ho due quesiti da porVi:
1-si puo definire reato la vendita di un immobile donato e che dopo 3 anni dalla vendita è oggetto di collazione?
2- si può sequestrare un immobile in possesso di uno degli aventi diritto e che è oggetto di collazione da parte degli altri eredi?
Grazie.