Erede: definizione
L'erede, in diritto civile, è il soggetto che viene chiamato a succedere in una quota di beni o nella loro universalità: in parole più semplici, il soggetto a cui spettano una parte o la totalità dei beni di una persona deceduta. La successione in universum ius permette di operare una distinzione tra la figura dell'erede e la figura del legatario, che succede unicamente in un rapporto giuridico specifico che viene indicato dalla legge o dal de cuius.
Come avviene l'acquisto dell'eredità?
L'accettazione da parte dell'erede deve essere espressa, ma si possono configurare anche casi di acquisto ex lege. In generale l'acquisto della qualità di erede dipende dall'accettazione dell'erede (che, in realtà, prima di accettare viene definito "chiamato all'eredità"). Nel momento in cui la qualifica di erede viene acquisita con l'accettazione (che agisce in maniera retroattiva quando la successione viene aperta), essa non può più essere dismessa (semel heres, semper heres). Per quel che riguarda l'acquisto ex lege, le normative italiane contemplano esplicitamente alcuni casi per i quali non c'è bisogno dell'accettazione da parte del chiamato all'eredità per l'acquisto dell'eredità stessa: insomma, può accadere che la legge disponga l'acquisto dell'eredità anche contro la volontà del chiamato, per esempio per sanzionare una sua condotta che ha danneggiato gli interessi dei creditori. L'articolo 527 del Codice Civile prevede la circostanza per cui sono ritenuti eredi semplici e puri i chiamati all'eredità che hanno nascosto o sottratto i beni che facevano parte dell'eredità stessa; l'articolo 485 del Codice Civile, invece, prevede la circostanza per cui sono ritenuti eredi semplici e puri i chiamati all'eredità che possiedono i beni ereditari e che nei tre mesi successivi al momento in cui hanno saputo della delazione dell'eredità non hanno formato l'inventario.
Un notaio.