Eredità capacità di succedere: definizione
La capacità di succedere costituisce uno degli aspetti che assume in concreto la capacità giuridica e non va, pertanto, confusa con la capacità di agire, che è necessaria, invece, per accettare l’eredità.
Il codice civile, articolo 462, stabilisce che è capace di succedere la persona nata al momento in cui si apre la successione; tuttavia tale capacità è in realtà riconosciuta anche ai nascituri concepiti e, solo però nel caso di successione testamentaria, ai non concepiti figli di una persona determinata.
Sono pertanto capaci di succedere a seconda della tipologia di successione:
- in caso di successione legittima: tutti i soggetti nati ovvero concepiti, al momento dell’apertura della successione. Ai fini dell’accertamento del concepimento al momento della successione si considera concepito in quel momento il soggetto che nasce entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta;
- in caso di successione testamentaria: in aggiunta ai soggetti sopra indicati, anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione.
- coloro che non sono concepiti al momento dell’apertura della successione se si tratta di successione legittima;
- il tutore e il protutore, che sono totalmente incapaci di ricevere se le disposizioni testamentarie a loro favore furono stilate al tempo in cui svolgevano attività di tutela;
- il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico nonché i testimoni e l’interprete intervenuti, la persona che ha scritto il testamento segreto, a meno che, in quest’ultimo caso, le disposizioni fatte in suo favore siano approvate dal testatore di suo pugno.
In particolare hanno piena capacità di succedere tanto le persone giuridiche quanto gli enti non riconosciuti.
Per le prime, in seguito all’abrogazione dell’articolo 17 operata dalla legge 127/1997, non è più necessaria l’autorizzazione all’acquisto di eredità e legati; per gli enti non riconosciuti, in seguito all’abrogazione dell’articolo 600 operata dalla legge 192/2000, l’efficacia della disposizione testamentaria non è più subordinata alla presentazione dell’istanza di riconoscimento.
Avv. Raffaello Boni
Ordine degli Avvocati di Varese.
B&B Professione Mediatore