Patti successori: definizione
Vengono classificati in tre categorie: istitutivi, dispositivi e abdicativi.
A seconda dell’efficacia la dottrina distingue tra patti successori ad efficacia reale, caratterizzati da disposizioni a efficacia immediata, e patti successori a efficacia obbligatoria, nei quali un soggetto assume l’obbligo vincolante di dare esecuzione successivamente alla volontà del soggetto disponente. In quest’ultimo caso è piuttosto ovvia la nullità del patto in sé, mentre l’atto di adempimento del patto vietato viene considerato nullo, a seconda delle opinioni espresse dalla dottrina, ora per illiceità del motivo determinante la disposizione, sia essa dispositiva o abdicativa, ora per errore essenziale.
Differenti sono invece i casi di donazione con condizione sospensiva data dalla premorienza di chi dona (ad esempio qualora morissi prima di te, questo bene diverrà tuo) e le donazioni con termine iniziale dal momento della morte del donante. La liceità di tali patti è stata da taluni sostenuta affermando che la disposizione è immediata, mentre l’evento morte è solo il momento o l’evento da cui si producono gli effetti della donazione.
Ancora diverso è il contratto a favore di terzo con effetti dalla morte dello stipulante. In questo caso la liceità può presumersi anzitutto dall’esistenza di una disposizione normativa che disciplina proprio tale fattispecie (articolo 1412 codice civile) e anche dalla considerazione che la libertà del disponente è garantita dalla possibilità di revocare la disposizione anche per testamento e anche qualora il terzo abbia già dichiarato di voler approfittare della disposizione in suo favore. Altra ipotesi di violazione dei patti successori è quella del testamento reciproco in cui due soggetti in un unico documento testano uno in favore dell’altro. Un simile testamento è sicuramente nullo verosimilmente anche quando le disposizioni testamentarie non siano contenute in un unico documento, ma presentino le caratteristiche del suddescritto patto vietato.
