Eredità rinuncia: definizione
La morte di una persona determina la chiamata dei suoi successori all’eredità. L'eredità non si acquista se non con l'accettazione da parte del chiamato, il quale potrebbe avere un interesse a non divenire erede. Perciò, il nostro ordinamento fa dipendere l'acquisto dell'eredità da una decisione del chiamato che deve decidere per l'accettazione o la rinuncia all'eredità.
La rinuncia all’eredità è disciplinata al capo VII del titolo I, libro II del codice civile e consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia, con la quale il chiamato dichiara di non acquistare l'eredità.
Chi rinuncia all’eredità è considerato come non vi fosse mai stato chiamato: pertanto, essa ha effetto retroattivo.
La rinunzia non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere parziale (art. 520 del codice civile). Inoltre, la rinunzia fatta contro un corrispettivo importa accettazione dell’eredità e analogo effetto ha la rinunzia che sia fatta in favore solo di alcuni e non di tutti i chiamati (art. 478 del codice civile).
La rinuncia all’eredità, se compiuta nell’ambito di una successione legittima, comporta, se non ha luogo la rappresentazione, che la parte di colui che rinuncia vada a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante. Se il rinunciante è l'unico chiamato all'eredità, questa si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso il rinunciante mancasse.
Qualora la rinunzia sia compiuta nell’ambito di una successione testamentaria e il testatore non abbia disposto la sostituzione, cioè non abbia stabilito nel testamento che in caso di rinuncia sia chiamata un’altra persona, si verifica l’identico fenomeno dell’accrescimento della quota del rinunziante ai coeredi, ovvero la devoluzione della medesima agli eredi legittimi (art. 524 del codice civile).
La rinuncia all'eredità può essere revocata nei termini di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità, che è pari a dieci anni (art. 480 del codice civile) e può concretizzarsi in una dichiarazione espressa o tacita di accettazione dell’eredità.
Si tratta di una facoltà non è prevista per l’accettazione, che invece è atto irrevocabile. Tale facoltà può essere esercitata purché, nel frattempo, l'eredità non sia già stata accettata dall'altro chiamato a cui la rinuncia ha giovato (art. 525 del codice civile) e comunque non deve arrecare pregiudizio per i terzi che abbiano acquistato ragioni sopra i beni dell’eredità.
Come di rinuncia all'eredità?
La dichiarazione di rinunzia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Essa viene inserita nel registro delle successioni (articolo 519 del codice civile) che è tenuto presso la cancelleria di ogni Tribunale, a cura del cancelliere. Il registro è diviso in tre parti, di cui la seconda è appositamente prevista per l’inserimento degli atti di rinunzia all’eredità (articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile). Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che le vengano richiesti (articolo 53 delle medesime disposizioni).Decade inoltre dalla facoltà di rinunziare all’eredità il chiamato all’eredità che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, e, nonostante un’eventuale intervenuta rinuncia, viene considerato erede puro e semplice (articolo 527 del codice civile).