Eredità reintegrazione della quota dei legittimari: definizione
Si parla genericamente di azione di riduzione, ma in realtà si tratta di tre azioni autonome, anche se strettamente connesse. Esse sono:
- a) Azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre.
- b) Azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte.
- c) Azione di restituzione contro i terzi acquirenti.
Inoltre, affinché si possa chiedere la riduzione delle donazioni devono sussistere ulteriori presupposti:
- Il legittimario, così come previsto ai sensi dell’articolo 564 codice civile, deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (a meno che l'azione non sia rivolta verso gli altri legittimari, o il legittimario non sia stato pretermesso dalle disposizioni testamentarie).
- Il legittimario ha l'obbligo di imputare alla sua porzione le donazioni e i legati a lui fatti.
A tale profilo se ne è, più di recente, accostato un altro volto a tutelare i terzi che a vario titolo entrano in contatto con i beni ereditari.
Non sembrano sussistere dubbi in merito alla natura personale o reale dell’azione di riduzione. Pur essendosi, da parte isolata della dottrina, sostenuta la natura reale dell’azione in questione quella prevalente, così come la gran parte della giurisprudenza, è orientata nel ritenerla azione personale.
Militano in favore di questa teoria diverse considerazioni: l’essere la stessa diretta nei confronti del solo onorato testamentario ovvero del donatario e non degli aventi causa; l’essere diretta, inoltre, a rivendicare non lo specifico bene bensì, a far valere sul valore del bene stesso le proprie ragioni successorie.
L’azione di riduzione non va infatti confusa con l’azione di restituzione, la quale ultima mira alla reintegra, in concreto, delle ragioni del legittimario.
Avv. Luca Patruno
Ordine degli Avvocati di Bari
Loconte & Partners Studio Legale Tributario
Azione di riduzione: come si fa
Presupposti per l’esperimento dell’azione di riduzione sono, in primo luogo l’esistenza di disposizioni donative, ovvero testamentarie, come tali in grado di ledere il diritto alla quota di riserva. Si deve, inoltre, essere in presenza di disposizioni valide, atteso il permanere dei tradizionali rimedi giuridici volti alla declaratoria di inefficacia ex tunc o ex nunc delle stesse.Si pensi, a riguardo, alle ipotesi di testamento falsamente redatto, ovvero, redatto da soggetto non più in grado d’intendere o di volere, ovvero soggetto già interdetto alla data di redazione dello stesso, ipotesi nelle quali l’azione di nullità o di annullamento appare prevalente rispetto alla riduzione.
Il legittimario, inoltre, è tenuto a imputare nella propria porzione tutte le liberalità ricevute dal “de cuius”, sia in vita a titolo di donazione che “mortis causae” a titolo di legato. Infine, l’azione deve essere promossa nei termini di legge, prima che intervenga la prescrizione del relativo diritto.
Orientamenti contrastanti si registrano sia in dottrina che in giurisprudenza circa il momento in cui inizia a decorrere il termine della prescrizione decennale per l'esercizio dell'azione di riduzione. I primi orientamenti erano favorevoli a considerare come momento iniziale quello corrispondente all'apertura della successione (quindi dalla morte del de cuius); successivamente l'orientamento si è spostato nel senso di considerare come momento iniziale del decorso del termine quello corrispondente alla pubblicazione del testamento (quindi successivo alla morte del de cuius).
La dichiarazione di declaratoria della disposizione testamentaria o della donazione rende inopponibile al legittimario qualsiasi atto di disposizione che ha intaccato la propria quota di riserva. La restituzione, infatti, ben può essere esperita nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario, così come stabilito dal disposto di cui all’articolo 563 codice civile. Vi è infine unanimità di vedute da parte della dottrina e della giurisprudenza nel considerare l’azione di riduzione quale azione di accertamento costitutivo in quanto mirante proprio ad accertare la avvenuta lesione di legittima.