Testamenti speciali: definizione
In ragione della scelta del legislatore di dare preminenza alla volontà dell'autore, gli stessi soggiacciono a verifiche di validità meno stringenti: pertanto, gli unici requisiti determinanti sono la redazione e la firma, per cui devono essere resi necessariamente per iscritto e sottoscritti dal testatore o quantomeno dalla persona incaricata a riceverli, pena la nullità. Ogni altro difetto di forma è soggetto (solo) ad annullabilità, con azione da svolgersi da chi ne ha interesse entro cinque anni da quando viene data esecuzione alla volontà testamentaria.
Un caso particolare lo riveste il testamento internazionale, valido dopo che l'Italia ha aderito alla Convenzione di Washington del 1973, istitutivo di una normativa uniforme, a metà strada tra testamento privato e testamento pubblico.
- quelli redatti in presenza di malattie reputate contagiose, calamità naturali o infortuni, per cui il testamento deve essere raccolto dal notaio del luogo, ovvero dal Giudice di pace, ovvero dal sindaco o da un ministro di culto; inoltre, devono esserci almeno due testimoni ultrasedicenni;
- quelli redatti a bordo di aerei o navi, devono essere raccolti dal comandante (e quello del comandante da colui che lo segue in ordine di servizio);
- quelli redatti dalle forze armate, possono essere raccolti da un ufficiale, da un cappellano militare ovvero da un ufficiale della Croce Rossa, comunque con la presenza di altri due testimoni.
Quanto alle regole attinenti il teatamento internazionale, il testamento di un italiano o di uno straniero è formalmente valido, quanlunque sia il luogo in cui è redatto, la residenza del testatore, l'ubicazione dei beni, purchè sia redatto per iscritto, anche da terzi, in qualunque modalità. Altri due requisiti incidono sulla validità: che sia ricevuto da persona abilitata in presenza di due testimoni, e che tutti sottoscrivano il testamento in presenza dell'autore, anche se non ne conoscono il contenuto, in ogni pagina, apponendovi anche la data.
- i soggetti che si trovano in contesti di calamità pubblica o di malattie contegiose ovvero che hanno subito un infortunio e non abbiano modo di muoversi dal luogo in cui si trovano;
- i soggetti che si trovano a bordo di una nave o di un aereo;
- i militari e le persone comunque facenti parte delle forze armate, in guerra o in zona di operazioni belliche o prigionieri o che si trovano in zone dove sono interrotte le comunicazioni.