Eredità legato in sostituzione di legittima: definizione
Quando si inizia a parlare di legato in sostituzione di legittima bisogna prima fare una premessa. Il legato si differenzia dalla istituzione di erede perché concerne uno o più beni specifici, ad esempio un libro, una penna, dei gioielli, una collezione, un'auto o una casa. Quando si istituisce un legato, insomma, c'è la volontà di lasciare a una persona un determinato bene. Il legatario è diverso dal legittimario, che è il coniuge, i figli o, in assenza di questi, gli ascendenti. Ai legittimari, lo ricordiamo, spetta per legge la c.d. "legittima", ovvero una quota dell'eredità, anche contro la volontà del de cuius. Detto ciò, si può affermare che il legato in sostituzione di legittima è, sostanzialmente, un accavallamento tra il legato e la legittima. Il testatore deve conoscere bene come funziona il legato in sostituzione di legittima in modo da regolare al meglio gli interessi per il periodo successivo alla sua morte.
Mediante il legato in sostituzione della legittima, infatti, il testatore può sostituire la quota di un suo legittimario con un bene definito. E' chiaro che il valore del bene oggetto del legato potrà aver un valore superiore o inferiore alla legittima. Solitamente, si utilizza il legato in sostituzione di legittima per devolvere al legittimario meno di quello che gli spetterebbe. In tal caso, però, il legittimario è tutelato, visto che in virtù dell'art. 551 c.c. può rinunziare al legato e reclamare la legittima. Quando il legittimario, invece, accetta il legato di valore inferiore alla legittima perde il diritto di chiedere l'integrazione, non acquistando la qualità di erede.
Il legato in sostituzione di legittima deve emergere assolutamente dalla scheda testamentaria, quindi deve risultare da atto scritto. Il testatore deve espressamente indicare la sua volontà di attribuire ad un legittimario uno o diversi beni a titolo di legato, in alternativa della quota di legittima che gli spetterebbe. L'attribuzione, dunque, deve essere contenuta assolutamente nel testamento.
Se il legatario reputa più vantaggioso prendere parte alla comunione ereditaria deve rinunciare in modo espresso al legato. In assenza di disposizioni de cuius, il legatario non può reclamare l'integrazione del legato per ottenere un valore equivalente alla riserva che gli spetterebbe per legge.
Il legato può essere istituito, mediante testamento, da tutti coloro che vogliono lasciare a un erede determinati bene, escludendolo così dalla comunione ereditaria. Il legatario può essere il coniuge, i figli o, in assenza di tali soggetti, gli ascendenti del de cuius. Come detto, i legatari possono anche, espressamente, rinunciare al legato partecipando alla divisione ereditaria.