Eredità diritti dei figli naturali: definizione
Ma non basta. Infatti, l’articolo 573 codice civile rubricato "Successione dei figli naturali" enuncia espressamente il principio per cui, affinché vi siano effetti successori in capo ai figli naturali, è necessario che la filiazione venga volontariamente riconosciuta dai genitori o giudizialmente dichiarata tale. Da qui ne deriva la logica conseguenza per cui i genitori e i figli naturali, laddove non vi sia stato riconoscimento formale, sono tra loro davanti alla legge soggetti estranei e, pertanto, venendo meno la conditio sine qua non prevista dal disposto in esame, i figli naturali non rientrano tra i soggetti successibili.
Nella categoria dei figli non riconoscibili rientrano i figli incestuosi, concepiti da genitori in mala fede, ossia consapevoli del rapporto di parentela che li univa. Ebbene, ai sensi dell’articolo 580 codice civile i figli non riconoscibili partecipano alla successione nei limiti, però, di un assegno vitalizio.
Si tratta, in sostanza di una vocazione a titolo particolare la cui fonte è la legge.
La dottrina è concorde nel ritenere che il fondamento del diritto all’assegno che nasce con la successione e produce effetto dal giorno della sua apertura risieda esclusivamente nel rapporto di sangue "quale fatto naturale in sé". Inoltre, è importante precisare l’impossibilità di cumulare l’assegno con eventuali donazioni o disposizioni a favore del figlio naturale non riconoscibile.
