Testamento segreto: definizione
E’ bene chiarire subito come il testamento non è un atto obbligatorio: la successione ereditaria, che si apre al momento della morte, può infatti essere interamente disciplinata dalle norme che la legge comunque predispone ai sensi del libro secondo del codice civile; di converso, se vi è testamento, le disposizioni in esso contenute non possono violare le norme predisposte ex lege, ad esempio escludendo soggetti che la legge invece indica come persone alle quali la legge riserva comunque una quota di eredità (cosiddetti legittimari, ex articoli 536 e seguenti codice civile). Diremo dunque, in via di definizione generale, come ex articolo 457 codice civile, l’eredità possa essere devoluta nel nostro ordinamento solo per legge o per testamento.
Il testamento è sempre revocabile e/o modificabile.
Ai sensi degli articoli 601 e seguenti codice civile, il testamento può essere redatto in forma ordinaria o in forma speciale (vedi sotto voce COME SI FA).
Non si dimentichi che la validità del testamento dipende anche dalla ricorrenza in capo al testatore della capacità giuridica e di agire per disporre delle proprie sostanze, per cui si veda sotto (vedi sotto voce CHI).
Nel testamento vi possono essere indicazioni di contenuto patrimoniale - che in effetti costituiscono il contenuto tipico del testamento - ma possono essere raccolte anche volontà del testatore di contenuto non patrimoniale, quali ad esempio le indicazioni sulle modalità in cui svolgere il funerale, il riconoscimento di un figlio naturale, la decisione di pubblicare o meno dei propri scritti, eccetera.
Nel nostro ordinamento sono previste due diverse forme di costituire testamento: la forma ordinaria e la forma speciale.
All’interno della forma ordinaria, si distinguono tre tipologie di testamento: quello olografo, quello per atto di notaio pubblico e quello per atto di notaio segreto. Va altresì detto che l’adesione dell’Italia alla Convenzione di Washington del 29.10.1973 ha introdotto una ulteriore forma di testamento possibile, il cosiddetto testamento internazionale.
Qualsiasi forma si scelga, il testamento, se rispetta i requisiti di legge quale atto negoziale, produce comunque effetto.
Nel caso in esame, il testamento segreto (detto anche misto o mistico), può essere scritto dal testatore o da un terzo, ma il testatore deve sottoscriverlo in ogni sua pagina ovvero dare conto al notaio, in sede di consegna, dei motivi che gli impediscono di sottoscriverlo.
Il sigillo che chiude il testamento ovvero l’involto deve essere idoneo a non essere aperto senza provocarne la rottura, dunque costituito da materiali quale la ceralacca ovvero il piombo, su cui possa essere possibile lasciare altresì un’impronta visibile, seppure non necessariamente personale.
Il testamento segreto si compone di due elementi: il testamento chiuso e sigillato, a tutti gli effetti una scrittura privata che può essere redatto su qualsiasi tipo di carta, che come tale viene consegnato al notaio personalmente dal testatore (cosiddetta scheda testamentaria); oltre a ciò, vi è il verbale di ricevimento, atto pubblico notarile al quale dovranno applicarsi tutte le formalità proprie del testamento pubblico.
L’intera procedura afferente il testamento segreto dovrà essere assistita da almeno due testimoni e senza interruzioni, per evitare la sottrazione della scheda testamentaria ovvero la sua sostituzione.
Il testamento segreto deve essere pubblicato dal notaio, una volta apertasi al successione, per avere valore e spiegare i propri effetti, salvo motivi di invalidità intrinseci.
