Testamento pubblico: definizione
È bene chiarire subito come il testamento non è un atto obbligatorio: la successione ereditaria, che si apre al momento della morte, può infatti essere interamente disciplinata dalle norme che la legge comunque predispone ai sensi del libro secondo del codice civile; di converso, se v’è testamento, le disposizioni in esso contenute non possono violare le norme predisposte ex lege, ad esempio escludendo soggetti che la legge invece indica come persone alle quali la legge riserva comunque una quota di eredità (cosiddetti legittimari, ex articoli 536 e seguenti codice civile). Diremo dunque, in via di definizione generale, come ex articolo 457 codice civile l’eredità possa essere devoluta nel nostro ordinamento solo per legge o per testamento.
Il testamento è sempre revocabile e/o modificabile.
Testamento pubblico: cose si redige e che valore ha
Il testamento è un atto giuridico e dunque soggiace alle norme generali sui negozi giuridici, che chiedono il rispetto dei requisiti di liceità, di validità, di efficacia e di legittimità: in caso di testamento non conforme ai requisiti di legge, pertanto, lo stesso verrà considerato come non posto in essere (salvo tuttavia quanto disposto dall’articolo 590 codice civile, per alcune possibili forme di cosiddetta sanatoria del testamento nullo).Non si dimentichi che la validità del testamento dipende anche dalla ricorrenza in capo al testatore della capacità giuridica e di agire, per disporre delle proprie sostanze, per cui si veda sotto (vedi sotto voce CHI).
Nel testamento vi possono essere indicazioni di contenuto patrimoniale - che in effetti costituiscono il contenuto tipico del testamento - ma possono essere raccolte anche volontà del testatore di contenuto non patrimoniale, quali ad esempio le indicazioni sulle modalità in cui svolgere il funerale, il riconoscimento di un figlio naturale, la decisione di pubblicare o meno dei propri scritti, eccetera.
Nel caso in esame, il testamento pubblico ha valore esattamente di atto pubblico, seguendo le norme del codice civile e quelle del diritto speciale notarile, assicurando non certo la segretezza bensì la custodia e la conformità della volontà espressa alle regole dell’ordinamento, garantendo anche una maggiore certezza sulle esatte volontà del testatore, che vengono raccolte per iscritto da un esperto di diritto, qual è appunto il notaio, in presenza di due testimoni.
È consentito al notaio fare domande e fornire qualche suggerimento, ma solo al fine di inquadrare meglio e dunque rendere più chiara la volontà del testatore. In ogni caso, il modo di qualificare una propria volontà indicato dal testatore non vincola la corretta interpretazione della esatta volontà se questa risulta chiaramente dal contesto in cui è resa (ad esempio, dico erede ma intendo legatario, precisando infatti la consistenza propria del legato). Il notaio leggerà ai presenti (testatore e testimoni) il testo redatto, indicherà luogo e data del ricevimento e tutti procederanno alla sottoscrizione dell’atto, con l’apposizione dell’ora di sottoscrizione.