Ricorso al giudice di pace: definizione
In materia di codice della strada, il ricorso al giudice di pace è mezzo di impugnazione:
- dei verbali di accertamento d’infrazione, in base all’articolo 204 bis, in alternativa al ricorso al prefetto;
- delle ordinanze-ingiunzione emesse dal prefetto, sia se emanate in seguito a rigetto di ricorso al prefetto contro il verbale, sia se derivanti dalla speciale procedura che si attiva – in assenza di ricorso – nel caso di infrazioni che non ammettano il pagamento in misura ridotta;
- delle ordinanze prefettizie di applicazione della sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente e/o dei documenti di circolazione, obbligo di ripristino, obbligo di sospensione di attività, confisca, fermo amministrativo, ritiro dei documenti);
- delle ordinanze prefettizie applicative della misura cautelare amministrativa della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione di reati;
- delle cartelle esattoriali in materia di circolazione stradale;
- secondo la più recente giurisprudenza, anche del solo provvedimento applicativo della decurtazione di punti dalla patente di guida.
Quali sono i termini per presentare il ricorso?
Il ricorso al giudice di pace (o: opposizione) deve essere proposto entro il termine di:
nel caso 1), sessanta giorni dalla contestazione immediata/notifica del sommario processo verbale che si intende impugnare
nei casi 2), 3) 4) e 6), trenta giorni dalla contestazione immediata o – molto più spesso - notifica del provvedimento che si intende impugnare
nel caso 5), invece, il termine di presentazione varia a seconda della tipologia di impugnazione che, a sua volta, dipende dai vizi che si intendono far valere con l’opposizione alla cartella esattoriale.
Come si presenta?
Il ricorso è presentato mediante deposito o spedizione dello stesso a mezzo raccomandata AR alla cancelleria del giudice di pace competente (che è sempre quello del luogo in cui è stata commessa la violazione; qualche dubbio nasce solo per quanto riguarda una categoria di opposizioni a cartella esattoriale: vedi VOCE); ad esso deve essere allegata la copia notificata – cioè l’esemplare che è arrivato al ricorrente – del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso può essere sottoscritto anche dal solo ricorrente, che può stare in giudizio personalmente, ma è consigliabile l’assistenza tecnica di un legale, anche perché le norme sono piuttosto complesse, perché si applicano sia il codice di procedura civile sia le disposizioni speciali del codice della strada e della legge 24.11.1981 n.689 (che regolamenta gli illeciti amministrativi in generale).
Come si può concludere?
Nelle opposizioni a s.p.v. (cioè al solo verbale, caso 1), il giudice può soltanto o annullare il verbale se accoglie il ricorso (con conseguente venir meno anche delle sanzioni accessorie), oppure confermare il verbale se invece lo rigetta; in questo caso non può né diminuire la sanzione irrogata – perché oltretutto è corrispondente al minimo edittale previsto dalla legge – né escludere o diminuire eventuali sanzioni accessorie, a meno che il verbale non sia stato impugnato, con appositi motivi di ricorso, anche in relazione a queste. Stessa regola vale per le opposizioni a cartella esattoriale (caso 5), e per la decurtazione di punteggio (caso 6), perchè si tratta di sanzione accessoria (o misura sanzionatoria accessoria) a quantificazione predeterminata, cioè a dire: ad una data violazione corrisponde una decurtazione fissa. Questa tipologia di giudizi si definisce “a petitum bloccato”
Nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione (nelle quali di regola il prefetto deve almeno raddoppiare la sanzione minima) ed a sanzione accessoria e misura cautelare, il giudice può anche solo modificare l’”entità” della sanzione irrogata: dunque della somma ingiunta o della durata della sanzione cautelare, ovviamente anche qui con il limite del minimo edittale.
10/10/2011 19:27:41
Mi è stato fatta una multa con un articolo del codice della strada inesistente, ho cercato in tutti i modi che tipo di infrazione avessi commesso, trovo scritto occupazione del suolo stradale oltre la linea di demarcazione della strada. Come è possibile fare una multa del genere, visto che in questa strada non vi è nessun divieto di sosta, nessun disturbo al traffico, ed è stata comminata a più auto?