Cartella esattoriale - codice della strada: definizione
La cartella esattoriale è il mezzo attraverso il quale il concessionario unico per la riscossione (cioè un soggetto privato ma che opera con procedure di natura “pubblicistica” al quale amministrazioni dello Stato, Enti locali ed altri soggetti pubblici o a rilevanza pubblica affidano la riscossione di tasse, imposte ed altre somme dovute a vario titolo ma per le quali la legge preveda o autorizzi l’utilizzo delle procedure per la riscossione delle imposte) comunica all’interessato – cioè al soggetto individuato come debitore – l’avvenuta “iscrizione a ruolo” di una data somma per le causali che sono specificate nella cartella stessa, in genere nel riquadro “dettaglio degli addebiti”.
Le sanzioni amministrative pecuniarie (comunemente ed assai erroneamente dette "multe": la multa è la pena pecuniaria inflitta per un delitto) irrogate per violazioni al Codice della Strada, se non pagate entro i sessanta giorni dalla contestazione/notificazione del verbale o trenta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, vengono “iscritte a ruolo”. Infatti l’articolo 206 del Codice della Strada prevede che in caso di mancato pagamento completo e nei termini indicati, la procedura per la riscossione della somma (o del suo residuo, nel caso di pagamento incompleto) avvenga secondo le modalità dell’articolo 27 della legge 24.11.1981 n. 689, che a sua volta richiama le norme sulla riscossione delle imposte dirette. Dunque il verbale o l’ordinanza non pagati diventano cosiddetti “titoli esecutivi” e parte il procedimento di iscrizione a ruolo – effettuato direttamente dalle prefetture per le somme dovute allo Stato e dalle amministrazioni “creditrici” (Comuni, Province eccetera, a seconda dell’organo che ha formato il verbale) negli altri casi - che viene appunto comunicato ufficialmente a mezzo della cartella esattoriale.
Avvocato Nicola Fabio de Feo
Ordine degli Avvocati di Bari
Studio Legale Avvocato Nicola Fabio de Feo
Impugnazione
Solo grazie a diversi interventi, ormai datati, della Corte Costituzionale e poi della Corte di Cassazione in materia di Codice della Strada, la cartella esattoriale è impugnabile. In realtà, più precisamente l’atto impugnabile è di norma l’iscrizione a ruolo, di cui però la cartella esattoriale è l’unica manifestazione nòta all’interessato: dunque è più corretto impugnare contemporaneamente iscrizione a ruolo e (si dice: pedissequa) cartella esattoriale, a meno che non si vogliano far valere vizi solo di quest’ultimo atto. Si badi: qualora la cartella – come non di rado purtroppo avviene – contenga crediti di diversa natura (ad esempio: sanzioni da violazioni al Codice della Strada e tasse o tributi in generale) è necessario limitare l’impugnazione - nelle forme di cui si dirà subito dopo - alla sola parte della cartella relativa alle violazioni al codice.
Modalità e termini dell'impugnazione
L’impugnazione (anche questa denominata “opposizione”) segue forme e termini diversi in dipendenza dei vizi che si vogliano far valere; in sintesi, seguendo anche le indicazioni della Corte di Cassazione, si possono isolare tre macro-categorie:
- nel caso in cui ci si dolga del fatto che il verbale (o l’ordinanza) posto alla base dell’iscrizione a ruolo non sia mai stato notificato validamente, si deve proporre un’azione del tutto analoga all’opposizione ad ordinanza-ingiunzione: dunque introdotta con ricorso e nei trenta giorni dalla notifica della cartella. In quest’ipotesi si potranno anche far valere tutti i vizi eventuali del verbale mai notificato, perché tale tipo di opposizione è visto come un “rimedio restitutorio”, in quanto permette di impugnare un verbale anche dopo che esso sia – illegittimamente, in quanto mai notificato – diventato “titolo esecutivo”, restituendo così al cittadino un mezzo d’impugnazione che aveva perso non per propria colpa o scelta;
- ove invece si intenda eccepire vizi nella formazione del titolo esecutivo (che riguardino cioè la “vita” del verbale/ordinanza dopo notificato) o cause di estinzione dell’obbligazione sopravvenute alla notifica del verbale/ordinanza (morte del debitore; pagamento della sanzione eccetera), l’impugnazione consiste in un’opposizione all’esecuzione, regolata in tutto e per tutto dall’articolo 615 del Codice di procedura civile, salvo le norme speciali del Codice della Strada e della legge 689/81;
- quando, infine, si vogliano eccepire vizi della cartella esattoriale l’impugnazione si disegna come “opposizione agli atti esecutivi”, disciplinata dall’articolo 617 del Codice di procedura civile, entro venti giorni dalla notifica.