Argomento: Violazioni del codice della strada
Aggiornato al 31/03/2011
Omicidio da sinistro stradale
“Lesioni o omicidio da sinistro stradale” sono due espressioni in uso nel gergo tecnico per caratterizzare ed individuare due tipi o forme di manifestazione di reati, e precisamente dei delitti di lesioni personali colpose (articolo 590 codice penale) e di omicidio colposo (articolo 589 codice penale), quando la loro causa sia da individuarsi in un sinistro stradale. Più precisamente, come vedremo, si tratta di due ipotesi quasi sempre “aggravate” - rispetto al caso-base – dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (di cui il codice della strada è l’espressione, anche se non unica, più nòta, comune ed importante). E’ dunque evidentemente necessario distinguere anche nella “trattazione” le due “ipotesi”.
L’articolo 589 del codice penale, che punisce l’omicidio colposo, qualifica il comportamento (la “condotta”) punibile come segue: “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito….”: dunque si tratta di un reato cosiddetto “di evento”, nel quale viene punito il solo fatto che taluno abbia causato la morte di una persona. Si tratta dell’unico delitto che è punito indifferentemente – sebbene, più che ovviamente, con pene di gran lunga diverse – sia a titolo di dolo (cioè di volontarietà, in buona sostanza), sia di “preterintenzione” (particolare connotazione che si realizza allorquando un soggetto intenda causare un dato eventi, nel nostro caso lesioni o percosse, ma a causa di ciò invece cagioni la morte) sia, come nel caso che ci interessa, per “colpa” (vedi di seguito).
Avvocato Nicola Fabio de Feo
Ordine degli Avvocati di Bari
Studio legale avv. Nicola Fabio de Feo
Perché le lesioni personali colpe e l’omicidio colposo derivanti da sinistro stradale sono “aggravati”? Che vuol dire?
Nel codice penale l’”aggravante” è un elemento accessorio o eventuale del reato (il che vuol dire che non è essenziale: cioè la sua presenza o assenza è ininfluente ai fini dell’esistenza in sé del reato), e più precisamente una “circostanza”, ritenuta dal legislatore come manifestazione di un “disvalore aggiuntivo” rispetto al reato-base: ed è questo il motivo per cui comporta un aumento di – e in alcuni casi addirittura un mutamente della specie della – pena. Le aggravanti sono elencate o nell’articolo 61 del codice penale (se ricorre una della quali l’aumento di pena e fino ad 1/3 rispetto a quella prevista per il reato-base) o nelle singole norme che prevedono gli specifici reati: ed in questo caso sono dette “speciali” e sono molto spesso anche “ad effetto speciale” perché o prevedono proprio nuovi (ed aumentati, ovviamente) minimi e massimi di pena o, addirittura, cambiano al specie della pena (per esempio, da solo pecuniaria a detentiva)
Ebbene, per l’omicidio colposo (come per le lesioni personali colpose), l’essere derivate da una violazione delle norme sulla circolazione stradale (e il codice della strada, si è detto, è ovviamente tra queste) costituisce una prima circostanza aggravante automatica (purchè però – ed è un dato importante - le lesioni siano almeno “gravi”: altrimenti si torna al regime “ordinario”): così rispettivamente l’articolo 589 comma 2 e 590 comma 3 del codice penale. Si tratta di aggravanti speciali ed ad effetto speciale, perchè rideterminano la pena in aumento in misura differente da “sino ad 1/3 in più”
Ma la questione è ancora più complessa, perché nel codice penale sono state inserite ulteriori aggravanti in riferimento all’ipotesi che il soggetto “colpevole” del reato (attenzione: non significa affatto “esclusivamente responsabile del sinistro”) fosse al momento del fatto in stato di ebbrezza alcoolica – anche se solo con tasso alcoolemico superiore ad 1,5 g/l, come indica il richiamo della norma penale alla lettera “c” dell’articolo 186 del codice della strada – o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.
Quale è la pena prevista? Come si calcola?
L’omicidio colposo aggravato (dalla violazione di norme sulla circolazione stradale) è punito con la reclusione da due a sette anni; se causato da soggetto anche in ebbrezza alcoolica (oltre 1,5 g/l) o sotto l’influsso di stupefacenti, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Sicuramente l’avvocato penalista, possibilmente con buone conoscenze di diritto del codice della strada e della circolazione stradale, vista la peculiarità del reato; è bene, peraltro, contattarlo immediatamente, anche per fronteggiare eventuali sviluppi “cautelari”, sia penali – ove ammessi – sia amministrativi (sospensione della patente connessa eccetera).
Quale è il giudice competente?
Per l’omicidio colposo, il tribunale in composizione monocratica, con rito che prevede l’udienza preliminare.


800901335





