Guida in stato di ebbrezza: definizione
Quale è la condotta punita?
L’articolo 186 (e il 186bis) del Codice della Strada prevede in realtà due differenti ed autonomi reati: la guida in stato di ebbrezza alcoolica e il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a test etilometrico. Per quanto riguarda la prima violazione, di cui ci occupiamo in questa sede, l’elemento oggettivo del reato – cioè il comportamento vietato e punito dalla legge – consiste nel condurre un veicolo “in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.
- l’essere il soggetto alla guida di un veicolo (non dunque un passeggero) mentre è ebbro;
- il derivare detta ebbrezza da sostanze alcoliche, il che esclude ogni stato consimile che sia causato, ad esempio, non solo da malattie o stati d’animo alterati, ma anche da uso di sostanze diverse da quelle contenenti alcool; persino l’uso di sostanze stupefacenti – pur essendo ovviamente punito come reato dal successivo articolo 187 e con le stesse sanzioni previste dalla forma più grave di ebbrezza tipizzata – non rientra nello schema del fatto penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 186 Codice della Strada.
Cosa si intende per “ebbrezza”?
Senza pretese di specificità medico-legali, l’ebbrezza penalmente rilevante è uno stato di alterazione psicofisica (che deve derivare, come detto, dall’uso di sostanze alcoliche) a causa del quale il comportamento della persona viene modificato, e che causa, in genere, una dispercezione della realtà – cioè una percezione alterata –, un rallentamento dei riflessi ed un offuscamento generale delle facoltà intellettive e psico-reattive. Questo è il motivo per il quale è considerato particolarmente pericoloso dal legislatore del codice della strada. Rispetto all’”ubriachezza” – stato che in sé, cioè se non si è alla guida e non si “molesta” è penalmente indifferente, così come lo è, in sé e a maggior ragione, l’ebbrezza – è considerato simile, ma di un livello quantitativamente e qualitativamente inferiore.
Il Codice della Strada, in realtà, prevede un solo tipo di accertamento, quello cosiddetto “strumentale” (a mezzo dell’etilometro o di analisi del sangue); la giurisprudenza, nel tempo e basandosi su quello che è il “precetto” – cioè il “comando” – contenuto nella norma, che vieta non il superamento del tasso previsto dalla legge, ma il guidare in stato di ebbrezza, ha però “delineato” anche una seconda modalità di accertamento, quella cosiddetta “sintomatica” e che si basa sulla presenza di uno o più “indici sintomatici”.
Quale è il tasso etilometrico massimo ammesso?
Attualmente, dopo l’ultima riforma, il tasso etilometrico generale penalmente rilevante è fissato in 0,8 g/l; se il tasso è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, si commette non un reato ma un mero illecito amministrativo, anche se punito severamente; al di sotto dello 0,5 g/l si tratta di comportamento non sanzionato.
- i conducenti infraventunenni;
- i conducenti che abbiano conseguito la patente “B” da non più di tre anni;
- i conducenti che effettuano “attività di trasporto di cose “ (autotrasportatori ed assimilati di cui agli articoli 86,86 e 87 Codice della Strada) o “persone” (articoli 88, 89, 90 Codice della Strada);
- i conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con più di otto posti utili.
Per tutti e solo costoro vige il divieto assoluto di guida dopo ingestione di sostanze alcoliche: il che si traduce, in pratica, in un abbassamento del tasso etilometrico massimo ammesso pari a zero. Sicché i soggetti indicati nell’articolo 186bis e appena elencati, nel caso di tasso da 0,1 a 0,5 g/l saranno sottoposti a sanzioni amministrative (da 155 a 624 Euro); mentre quelle previste – per tutti – dalla lettera “a” dell’articolo 186 Codice della Strada (tasso da 0,5 a 0,8) sono aumentate di 1/3: articolo 186bis comma 3, prima parte.
Inoltre per questa categorie di conducenti vigono, nel caso incorrano nelle altre fattispecie previste dall’articolo 186 (quelle cioè costituenti reato), particolari ulteriori aggravanti e norme speciali.
Quali sono le sanzioni previste?
Nel codice della strada sono previste tre “fasce” – distinte da lettere, ed in ordine crescente di gravità dipendente dalla maggiore intensità dell’ebbrezza - di “blocchi sanzionatori”: e diciamo così perché, in questa fattispecie, alla “pena”, cioè alla sanzione per un reato quale è la guida in stato di ebbrezza, si accompagna sempre almeno una sanzione amministrativa accessoria, e cioè la sospensione della patente.
- se l’apparecchio etilometrico rileva tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l, il fatto è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 Euro e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi, con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia;
- se l’apparecchio etilometrico rileva tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l, il fatto è punito con l’ammenda da 800 a 3200 Euro ed arresto da cinque giorni – limite minimo ex articolo 25 comma 1 codice penale – a sei mesi; inoltre è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno, con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia;
- se sia stato accertato un tasso etilometrico superiore a 1,5 g/l, la pena edittale è ancora maggiore: ammenda da 1.500 Euro a 6.000 Euro e arresto da sei mesi ad un anno; inoltre è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia (sino ad un anno), oltre che la confisca del mezzo utilizzato: quest’ultima sanzione viene applicata se il mezzo non appartiene a persona estranea alla violazione, nel qual caso non si dà luogo alla confisca, ma la durata della sospensione della patente è raddoppiata. In caso di recidiva nel biennio, la patente è revocata.
Sicuramente l’avvocato penalista, possibilmente con buone conoscenze di diritto del Codice della Strada e della circolazione stradale, vista la peculiarità del reato; è bene, peraltro, contattarlo immediatamente, anche per fronteggiare eventuali sviluppi “cautelari”, sia penali – ove ammessi – sia amministrativi (sospensione della patente connessa eccetera).