Patente di guida, sospensione e revoca: definizione
La sospensione della patente di guida può costituire nel sistema del Codice della Strada:
- Una sanzione amministrativa accessoria ad illecito amministrativo (ad esempio, in caso di eccesso di velocità superiore a 40 km/h, articolo 142 comma 9 Codice della Strada): in questo caso viene pre-applicata direttamente dagli agenti accertatori all’atto della redazione del verbale mediante il ritiro della patente, a cui segue un’ordinanza – che determina il periodo di durata della sospensione, la quale inizia comunque a decorrere al momento del ritiro della patente su strada – emessa dal Prefetto.
- Una sanzione amministrativa accessoria a reato, cioè ad illecito penale (come nella guida in stato di ebbrezza, che costituisce un reato contravvenzionale, articolo 186 Codice della Strada): anche in quest’ipotesi la patente viene immediatamente ritirata “su strada” dall’agente che accerta la violazione; la “quantificazione definitiva” della sospensione è qui di competenza del giudice penale, anche se viene applicata una misura cautelare amministrativa.
- Una misura cautelare amministrativa in caso di reato, che “precede”, dunque, l’irrogazione della sospensione disposta dal giudice, ma che viene applicata dal Prefetto; le ipotesi in cui viene sospesa la patente si riferiscono o ai reati previsti nel Codice della Strada, nel qual caso essa è automatica e spazia da 1 giorno a tre anni; oppure alle ipotesi di lesioni personali colpose (articolo 590 codice penale) o omicidio colposo (articolo 589 codice penale) derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora esistano fondati elementi di evidente responsabilità.
- Una misura cautelare amministrativa che viene applicata – a tempo questa volta indeterminato – qualora si verifichino determinati eventi che inficianol’esistenza dei presupposti per il rilascio della patente: ad esempio, nel caso di mancata sottoposizione alla “revisione” della patente qualora si perdano tutti i punti o si commettano le infrazioni descritte nel comma 6 dell’articolo 126bis; oppure quando – in sede di accertamento sanitario (ad esempio, quello obbligatorio conseguente a molte ipotesi di alla guida in stato di ebbrezza) – si rilevi la perdita temporanea di un requisito psicofisico.
A marzo 2016 è entrata in vigore una nuova legge che disciplina le pene per gli incidenti stradali, in particolare gli omicidi stradali.
Quali sono i presupposti? E qual è la procedura?
Nel caso di sospensione come sanzione amministrativa a reato, il presupposto primario è una pronuncia di condanna (o assimilata: sentenza di patteggiamento o decreto penale di condanna) per quel reato, che viene emessa dal giudice penale.
Si può impugnare?
La sospensione comminata con la sentenza penale può essere impugnata solo con l’impugnazione penale (appello, ove ammesso, o ricorso per Cassazione); l’ordinanza di sospensione indicata al caso 4) con ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o con ricorso al T.A.R. nei 60 giorni dalla notifica; tutte le rimanenti ordinanze con ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione.
Nel caso 1 e 3, precedentemente indicati, il Prefetto con un’ordinanza di sospensione; nel caso 2 (quando cioè la sospensione della patente consegue alla commissione non di un illecito amministrativo, ma di un illecito penale, cioè di un “reato”) il giudice penale con la sentenza o con il decreto penale ma, come detto, è poi il Prefetto ad applicarla concretamente “scomputando” l’eventuale periodo di “ritiro” presofferto; nel caso 4, il Prefetto oppure – a seconda delle ipotesi – la direzione generale della Motorizzazione Civile.