Lesioni colpose da sinistro stradale: definizione
“Lesioni o omicidio da sinistro stradale” sono due espressioni in uso nel gergo tecnico per caratterizzare ed individuare due tipi o forme di manifestazione di reati, e precisamente dei delitti di lesioni personali colpose (articolo 590 codice penale) e di omicidio colposo (articolo 589 codice penale), quando la loro causa sia da individuarsi in un sinistro stradale. Più precisamente, come vedremo, si tratta di due ipotesi quasi sempre “aggravate” - rispetto al caso-base – dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (di cui il codice della strada è l’espressione, anche se non unica, più nòta, comune ed importante). E’ dunque evidentemente necessario distinguere anche nella “trattazione” le due “ipotesi”.
Il comportamento, in questo caso, è descritto nell’articolo 590 che punisce “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale”; e per comprendere il significato di “lesione personale penalmente rilevante” (tale, cioè, da far scattare la norma che punisce come reato chi l’abbia causata) si deve far riferimento all’articolo 582 c.p., che riguarda la fattispecie dolosa: qui si legge che per il codice penale la lesione rileva solo se da essa deriva una “malattia nel corpo o nella mente”. La giurisprudenza da sempre e senza eccezioni interpreta il termine “malattia” come qualunque alterazione anatomico-funzionale del fisico (o della psiche): dunque anche una ferita deve considerarsi lesione penalmente rilevanti.
Avvocato Nicola Fabio de Feo
Ordine degli Avvocati di Bari
Studio legale avv. Nicola Fabio de Feo
Perché le lesioni personali colpe e l’omicidio colposo derivanti da sinistro stradale sono “aggravati”? Che vuol dire?
Nel codice penale l’”aggravante” è un elemento accessorio o eventuale del reato (il che vuol dire che non è essenziale: cioè la sua presenza o assenza è ininfluente ai fini dell’esistenza in sé del reato), e più precisamente una “circostanza”, ritenuta dal legislatore come manifestazione di un “disvalore aggiuntivo” rispetto al reato-base: ed è questo il motivo per cui comporta un aumento di – e in alcuni casi addirittura un mutamente della specie della – pena. Le aggravanti sono elencate o nell’articolo 61 del codice penale (se ricorre una della quali l’aumento di pena e fino ad 1/3 rispetto a quella prevista per il reato-base) o nelle singole norme che prevedono gli specifici reati: ed in questo caso sono dette “speciali” e sono molto spesso anche “ad effetto speciale” perché o prevedono proprio nuovi (ed aumentati, ovviamente) minimi e massimi di pena o, addirittura, cambiano al specie della pena (per esempio, da solo pecuniaria a detentiva).
Ebbene, per le lesioni personali colpose (come per l’omicidio colposo), l’essere derivate da una violazione delle norme sulla circolazione stradale (e il codice della strada, si è detto, è ovviamente tra queste) costituisce una prima circostanza aggravante automatica (purchè però – ed è un dato importante - le lesioni siano almeno “gravi”: altrimenti si torna al regime “ordinario”): così rispettivamente l’articolo 589 comma 2 e 590 comma 3 del codice penale. Si tratta di aggravanti speciali ed ad effetto speciale, perchè rideterminano la pena in aumento in misura differente da “sino ad 1/3 in più”.
Ma la questione è ancora più complessa, perché nel codice penale sono state inserite ulteriori aggravanti in riferimento all’ipotesi che il soggetto “colpevole” del reato (attenzione: non significa affatto “esclusivamente responsabile del sinistro”) fosse al momento del fatto in stato di ebbrezza alcoolica – anche se solo con tasso alcoolemico superiore ad 1,5 g/l, come indica il richiamo della norma penale alla lettera “c” dell’articolo 186 del codice della strada – o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.
Quale è la pena prevista? Come si calcola?
Per le lesioni personali colpose interviene un’ulteriore variabile, che è però già “incorporata” e , per così dire, “computata” nella speciale aggravante descritta (e cioè l’essere stato commesso il fatto con violazione delle norme sulla circolazione stradale): questa variabile riguarda la “gravità” della lesione causata. Infatti, se la lesione causata non è almeno “grave” (vedi FAQ), l’aggravante speciale non opera. Se invece è grave o gravissima, il regime sanzionatorio (cioè la pena da infliggere) cambia radicalmente.
In approssimazione, dunque, poiché le variabili sono moltissime, il regime della “pena” è così riassumibile: la lesione personale colposa aggravata (dalla violazione di norme sulla circolazione stradale) è punita: se “grave”, con la reclusione da tre mesi ad un anno o – pena dunque alternativa – con la multa da 500 a 2000 €; se causata da soggetto anche in ebbrezza alcoolica (oltre 1,5 g/l) o sotto l’influsso di stupefacenti, la pena diventa per le lesioni “gravi” da sei mesi a due anni (vien meno dunque la possibilità di pena pecuniaria) e per le “gravissime” da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione. Va però fatta un’importante precisazione: essendo il reato – anche nella sua forma aggravata che abbiamo citato - di competenza del giudice di pace (in sede di giurisdizione penale), e non potendo questi applicare pene detentive, in concreto verrano irrogate le pene previste dall’articolo 52 del decreto legislativo 274/2000, e cioè la “permanenza domiciliare” o il “lavoro di pubblica utilità” .
Sicuramente l’avvocato penalista, possibilmente con buone conoscenze di diritto del codice della strada e della circolazione stradale, vista la peculiarità del reato; è bene, peraltro, contattarlo immediatamente, anche per fronteggiare eventuali sviluppi “cautelari”, sia penali – ove ammessi – sia amministrativi (sospensione della patente connessa eccetera).