Ordinanza ingiunzione: definizione
In materia di codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione è il provvedimento che di massima conclude – con il rigetto – il procedimento amministrativo di ricorso al prefetto previsto dall’articolo 203 codice della strada. In realtà, è anche il provvedimento che viene emesso automaticamente (senza cioè che sia stato proposto ricorso) qualora per la violazione contestata con il verbale d’accertamento non sia ammesso il pagamento in misura ridotta.
L’ordinanza-ingiunzione contiene fondamentalmente una parte in cui sono indicati gli estremi dell’atto impugnato, del fatto e delle attività svolte (“epigrafe” e “narrativa”), un nucleo nel quale deve esser dato conto, seppur sinteticamente, del motivo del rigetto del ricorso (“motivazione”), ed una parte “dispositiva” nella quale – dopo aver determinato la sanzione in base ai criteri indicati dagli artt. 195 e 204 comma 1 codice della strada, in forza del quale la somma da infliggere si raddoppia, come minimo – si ordina il pagamento della stessa oltre che delle spese di procedimento e si ingiunge all’obbligato al versamento di procedervi entro trenta giorni dalla notifica, pena esecuzione forzata.
Avvocato Nicola Fabio de Feo
Ordine degli Avvocati di Bari
Studio legale avv. Nicola Fabio de Feo
L’ordinanza-ingiunzione in caso di ricorso al prefetto deve essere emessa entro centoventi giorni dal momento in cui il prefetto abbia ricevuto la “pratica” istruita dall’organo che ha emesso il verbale impugnato; decorso un lasso di tempo costituito – articolo 204 comma 1bis – dalla somma dei centoventi giorni che spettano al prefetto per decidere e dai sessanta/novanta (a secondo che il ricorso sia stato presentato direttamente all’organo accertatore, oppure alla prefettura, che a questo lo trasmette), il ricorso s’intende accolto e si forma il cosiddetto “silenzio-accoglimento”: dunque l’ordinanza-ingiunzione eventualmente emessa dopo tale termine è nulla per carenza assoluta di potere in capo all’organo.
E’ impugnabile?
Sì, con opposizione ad ordinanza-ingiunzione che deve essere proposta, con le stesse forme previste per il ricorso giurisdizionale avverso il verbale, entro trenta giorni dalla notificazione davanti al giudice di pace del luogo in cui è avvenuto l’illecito (e non del luogo in cui ha sede il prefetto che l’ha emessa).