VOCI DI CONSULENZA

Aggiornato al 31/10/2011

Visto per familiare al seguito

Argomento correlato: Business Immigration: ingresso e soggiorno

CHE COS'È

Ai sensi del decreto interministeriale del 17.07.2000 (pubblicato in G.U. n. 178 del 1 agosto 2000), il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare (che abbia a sua volta ottenuto un visto per altri motivi).

Avv. Benedetto Lonato e Avv. Dario Barbagallo
Ordine degli Avvocati di Genova
LCA Lega Colucci e Associati

COME SI FA
Tale visto può essere concesso:

  1. allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere concesso un visto per "familiare al seguito", secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Testo Unico n. 286/1998;
  2. allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto 1), titolare di carta di soggiorno (Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi.

Ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico, il visto per familiare al seguito può essere concesso ai medesimi familiari e alle medesime condizioni prescritte per il visto per ricongiungimento familiare.

Il discrimine tra i due visti è dato dalla contestualità o meno dell’ingresso nel territorio italiano dello straniero con il proprio familiare.

I familiari dello straniero che possono ottenere tale visto sono i seguenti:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

I requisiti richiesti per il rilascio di tale visto, sono:

  • il possesso di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà);
  • un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

CHI

Il visto per familiare al seguito viene apposto sul passaporto del beneficiario prima dell’ingresso sul territorio nazionale e va richiesto alla rappresentanza diplomatica competente.



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