Argomento: Business Immigration: ingresso e soggiorno
Aggiornato al 29/05/2012
Ai sensi del decreto interministeriale del 17 luglio 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2000), il visto per affari è un "visto Schengen uniforme", ossia valido per tutta l’area Schengen, che consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
- la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;
- l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
- adeguati mezzi economici di sostentamento.
Il visto d’affari come ogni altro visto viene apposto sul passaporto del beneficiario prima dell’ingresso sul territorio nazionale e va richiesto secondo le procedure comunitarie alla rappresentanza diplomatica competente.
Il visto per affari vale anche per un eventuale accompagnatore?
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
Quanto dura la validità del visto per affari?
Questo genere di visto, come ogni visto uniforme Schengen, può essere rilasciato per una durata massima di tre mesi ogni sei mesi.





