Visto per affari: definizione
Ai sensi del decreto interministeriale del 17 luglio 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2000), il visto per affari è un "visto Schengen uniforme", ossia valido per tutta l’area Schengen, che consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
- la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;
- l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
- adeguati mezzi economici di sostentamento.
Il visto d’affari come ogni altro visto viene apposto sul passaporto del beneficiario prima dell’ingresso sul territorio nazionale e va richiesto secondo le procedure comunitarie alla rappresentanza diplomatica competente.