
La legge afferma che sono trasmissibili per causa di morte tutti i diritti e le situazioni patrimoniali attive e passive facenti capo al defunto al momento della sua morte, ad esclusione dei diritti strettamente personali.
I diritti strettamente personali, infatti, sono per loro natura oppure per prescrizione normativa, intrasmissibili.
A titolo esemplificativo, tra i diritti intrasmissibili, si possono annoverare l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, i diritti alimentari.
La donazione per definizione è un atto essenzialmente gratuito, poiché non prevede un corrispettivo. Per la legge essa è un contratto.
Una volta che la donazione è effettuata, ovviamente nel rispetto delle formalità previste dalla legge - vale a dire stipulata mediante atto pubblico e alla presenza di due testimoni - essa determina il trasferimento del diritto di proprietà del bene, mobile o immobile, dal donante al donatario.
Ne consegue, che un bene immobile ricevuto in donazione, in caso di successiva morte del donatario, cadrà in successione.