La donazione è il contratto con il quale una persona arricchisce l’altra per mero spirito di liberalità, attribuendole un diritto proprio, già presente nel proprio patrimonio o assumendo verso la stessa una obbligazione. La donazione, inoltre, esige che l’altra parte accetti la liberalità.
Perché si abbia una donazione devono ricorrere un elemento soggettivo (la volontà di arricchire un’altra persona) ed un elemento oggettivo (l’arricchimento altrui, cui corrisponde l’impoverimento del donante).
Studio Legale Amati, Biavaschi e Associati
La donazione si perfeziona con il consenso del donante e con l’accettazione del donatario formalizzata in un atto pubblico redatto da notaio in presenza di due testimoni.
Per completezza, si precisa che la forma notarile non è richiesta nel caso di donazioni di modico valore di cosa mobile (cosiddetta donazione manuale) dove la forma pubblica è sostituita dalla materiale consegna del bene.
La modicità del valore deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante, non dovendo essa incidere in maniera apprezzabile nel patrimonio del donante medesimo.
Avvocato o notaio per un parere preliminare.
Notaio per la redazione dell’atto pubblico.
E’ ipotizzabile un contratto preliminare di donazione?
Poiché la donazione è un contratto spontaneo animato dalla volontà di arricchire un’altra persona, non è ammissibile il contratto preliminare di donazione ovvero il contratto con il quale una parte si obbliga in futuro a stipulare un contratto, a pena, in caso di rifiuto ingiustificato, di dover risarcire il danno alla controparte.
Si possono donare beni non ancora esistenti (donazione futura)?
L’articolo 771 codice civile sancisce la nullità la donazione di beni futuri. Sono tali anche i beni che pur esistendo in natura appartengano tuttavia ad un soggetto diverso dal donante. In caso di donazione di beni futuri il donante non è obbligato a procurare l’acquisto della proprietà al donatario a pena di risarcimento del danno, né tantomeno il donatario acquisterebbe automaticamente la proprietà del bene ove questo venisse ad esistenza dopo la stipula della donazione.
Vi sono più tipologie di donazione?
Sì, la donazione più comune è quella che ha per oggetto una somma di denaro oppure un bene mobile o immobile. Si parla inoltre di donazione obbligatoria quando il donante non trasferisce un bene o una somma di denaro ma assume un obbligo a favore del donatario. La donazione obbligatoria può avere per contenuto un obbligo di dare oppure, secondo i più, può avere per contenuto anche un obbligo di fare qualcosa da parte del donante in favore del donatario.


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